24/02/2022

L’art. 1 della legge 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) pone in essere una rilevante opera di “armonizzazione” degli adempimenti necessari al fine di poter correttamente usufruire della duplice, alternativa, di opzione di sconto in fattura e di cessione del credito cristallizzata negli artt. 119 e 121 del celeberrimo “decreto rilancio” (d.l. n. 34 del 2020).

Come è ben noto agli operatori del settore, l’introduzione da parte del legislatore del decreto antifrode (d.l. 157 del 2021) ha comportato delle rilevanti conseguenze nelle operazioni relative ai bonus fiscali diversi dal Superbonus 110% nella misura in cui ha richiesto la necessità di ottenere preventivamente l’attestazione della congruità dei costi sostenuti nonché del rilascio del visto di conformità da parte di un commercialista, consulente del lavoro o di un CAF.

Dette previsioni hanno di recente subito un leggero restyling con l’approvazione della legge di Bilancio per il 2022.

Una delle novità di maggior impatto è sicuramente la formale abrogazione del decreto antifrode disposta expressis verbis dall’art. 1, comma 41 della legge di bilancio cit., abrogazione che ha però avuto come corollario la successiva trasfusione sostanziale delle sue disposizioni all’interno degli artt. 119 e 121 del d.l. 34/2020.

Sul punto, il legislatore, approfittando di una tale movimentazione normativa, mediante i commi 28 e 29, compie diverse modifiche alle regole precedentemente vigenti. In primis viene specificato che per gli interventi classificati come attività di edilizia libera, nonché per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio per i quali la comunicazione di cessione del credito sia stata inviata successivamente all’entrata in vigore della legge di bilancio (i.e., il 1° gennaio 2022), non sussistono gli obblighi c.d. antifrode. Da quanto testé affermato consegue che non ha rilevanza la data dei relativi bonifici o fatture, bensì esclusivamente quella dell’invio della comunicazione di cessione all’Agenzia delle Entrate.

Altra importante novità riguarda i criteri per attestare la congruità dei prezzi, che per l’effetto delle modifiche previste dal comma 28 cit., possono prendere come parametro di riferimento non solo i prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), ma anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, che sebbene se ne demandasse l’emanazione entro il 9 febbraio, è stato firmato dal Ministro Cingolani il 14 febbraio.

Merita però di essere segnalato che l’esonero dal visto di conformità e dalla congruità delle spese non si estende alle operazioni inerenti il bonus facciate 90.

Da ultimo, altra novità che si ritiene doveroso menzionare è la previsione seconda la quale rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 dell’art. 121 cit., anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni della congruità delle spese, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli specifici interventi posti in essere.

Ti può interessare anche: