29/03/2022

Nel corso dell’ultimo evento Telefisco tenutosi lo scorso 27 gennaio 2022, i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate hanno precisato che è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione della congruità dei prezzi e del visto di conformità in caso di cessione del credito o di sconto in fattura per il bonus facciate.

Come noto, il bonus facciate, di cui ai commi da 219 a 223, dell’art. 1, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), consiste in una detrazione IRPEF/IRES, per l’anno 2022, pari al 60% (per il 2020 e 2021 la percentuale di detrazione era del 90%) delle spese documentate relative “agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del d.m. n. 1444/1968. L’art. 121 del decreto legge n. 34/2020 ha introdotto la possibilità per i soggetti che sostengono spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di optare alternativamente per:

  1. il c.d. “sconto sul corrispettivo”,
  2. oppure la cessione della detrazione.

In quest’ultime due ipotesi, l’Amministrazione Finanziaria ha sottolineato che il duplice obbligo sancito dall’art. 121 del d.l. 34/2020, ossia l’obbligo di richiedere il visto di conformità per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (comma 1-ter, lett. a), dell’art. 121) e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute effettuate dai tecnici abilitati  (comma 1-ter, lett. b), dell’art. 121) è sempre previsto non essendo applicabile la deroga, introdotta dalla legge di bilancio 2022 all’art. 121, comma 1-ter, lett. b), secondo periodo, del d.l. 34/2020 ai sensi del quale, come noto, il visto di  conformità e l’asseverazione della congruità delle spese non si applicano quando si tratta di opere classificate come “attività di edilizia libera” o di interventi che comportano una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro.

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