29/03/2022

Con l’ordinanza n. 5584 del 21 febbraio 2021, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità per il coniuge convivente di beneficiare della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico, di cui all’art. 1, commi 344 e ss., l. 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. “ecobonus”), senza la necessità di dover presentare alcun titolo.

L’Ufficio aveva infatti disconosciuto la detrazione delle spese per l’ecobonus al contribuente, imputandogli una maggiore IRPEF, poiché il contribuente non aveva prodotto un contratto di locazione registrato e il contratto di comodato presentato difettava del requisito della registrazione del relativo titolo. Nel caso in oggetto, infatti, il contribuente abitava nell’immobile concesso in comodato verbale alla moglie da parte della madre di quest’ultima, ossia la suocera. Formalmente dunque comodataria risultava solo la figlia della proprietaria, ma non il contribuente, suo genero.

L’Ufficio proponeva quindi ricorso per cassazione e la Suprema Corte, richiamando due circolari dell’Agenzia stessa, rigettava il ricorso. La circolare n.13/E del 31 maggio 2019 prevede infatti che il titolo legittimante la detrazione debba sussistere “al momento di inizio dei lavori”, mentre la precedente circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 aveva evidenziato come la detrazione spettasse “anche al familiare convivente del proprietario” che abbia sostenuto le spese e a cui sono intestate le fatture. Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 5 del DPR 917/1986, tra i familiari rientrano anche gli affini entro il secondo grado: sarebbe incluso, quindi, anche il genero contribuente, affine di primo grado della suocera proprietaria nel caso di specie. Inoltre, lo status di convivente, come emerge dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 136 del 6 maggio 2002 e n. 184 del 12 giugno 2002, deve sussistere alternativamente al momento di inizio dei lavori ovvero al momento del sostenimento delle spese detraibili, se precedente, ma non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione.

Avendo la CTR appurato che il contribuente abitasse con la suocera proprietaria sia prima dell’inizio dei lavori che al momento del loro inizio, l’unico titolo legittimante la detrazione sarebbe costituito

“dall’essere “un familiare”, nel senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell’immobile”. Non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nell’apposito spazio del modulo di comunicazione dell’inizio lavori […]”.

Pertanto, la dichiarazione del consenso all’esecuzione dei lavori è necessaria solo in ipotesi di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dal familiare convivente del proprietario.

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