29/03/2022

Con il provvedimento del 28 gennaio 2022 n. 28363 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto di mezzi di trasporto “green” di cui all’articolo 44, comma 1-septies, del D.L. n. 34/2020 (c.d. DL Rilancio) ([1]).

Come noto, infatti, il Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta a favore di tutti i cittadini che abbiano consegnato un veicolo per la rottamazione e contestualmente acquistato  monopattini elettrici,  biciclette  elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura massima di 750 euro per un limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, spettante a tutte le persone fisiche relativamente alle spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto dei beni e servizi agevolabili in base alla normativa.

Per fruire del bonus è necessario aver consegnato in rottamazione, in concomitanza all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria “M1” rientrante tra quelli previsti dall’art. 1, comma 1032 della legge n. 145/2018 ([2]).

L’istanza può essere inviata dal 13 aprile 2022 e fino al 13 maggio 2022, esclusivamente con modalità telematiche e direttamente dal contribuente o da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

Nel provvedimento viene inoltre chiarito che detto credito è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022; il beneficiario dovrà indicare l’ammontare del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022.

Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicherà, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, un provvedimento in cui sarà comunicata la percentuale del credito effettivamente fruibile da parte di ciascun richiedente. Sul punto al paragrafo 3.2. del provvedimento in commento si legge che: “La percentuale di cui al punto 3.1 è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto ministeriale, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze di cui al punto 1. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento”.

_________________________________

[1] Il provvedimento in commento segue il decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 21 settembre 2021.

[2] Si intendono classificati nella categoria M1 quei veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Ti può interessare anche: