Circolare 9/E del 1° aprile 2022: i chiarimenti in materia di detrazioni edilizie
Agenzia delle Entrate, Circolare 9/E del 1° aprile 2022
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2022[1] ha fornito importanti chiarimenti circa la proroghe dei termini previsti in materia di detrazioni edilizie dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Viene in particolare ribadita la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all’art. 14 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, così come delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili previste dall’art. 16 del d.l. n. 63 del 2013.
Nel dettaglio, per gli interventi di cui al comma 1[2], 2 (lett. a), b) e b-bis)[3] dell’art. 14 d.l. n. 63 del 2013 la detrazione è prevista nella misura del 65%, mentre per le spese relative agli interventi di cui al comma 2-quater dell’art. 14, realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione è del 70 o del 75%.
Tuttavia, come meglio specificato dall’art. 14 del d.l. n. 63 del 2013, la detrazione è ridotta al 50% per gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
Per ciò che concerne invece gli interventi di ristrutturazione edilizia e l’acquisto di mobili previsti dall’art. 16 del d.l. n. 63 del 2013, la detrazione è fissata nella misura del 50% e spetta solo qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano stati effettuati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente quello dell’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici.
Infine, di particolare importanza sono i chiarimenti in merito al bonus facciate: la legge di bilancio 2022, all’art. 1, comma 39, ne ha infatti previsto l’estensione fino al 31 dicembre 2022 con una percentuale tuttavia ridotta, dal 90% al 60%. Come noto, le spese agevolabili riguardano
“gli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”[4].
Per ciò che concerne la fruibilità della detrazione o la sua applicazione pratica, la circolare rinvia espressamente alle circolari n. 7/E del 2021, 22 dicembre 2020, n. 30/E, e 14 febbraio 2020, n. 2/E.
_________________________________
[1] https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334696/Circolare+n.+9+del+1+aprile+2022.pdf/1bc473cc-e918-64de-a310-08319223168e.
[2] Come meglio specificato dalla circolare 9/E del 1° aprile 2022, si tratta in particolare delle spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
[3] Ossia le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, nonché per l’acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
[4] Circolare Agenzia delle entrate n. 9/E, 1° aprile 2022, p. 11-12.