30/05/2022

Come noto, l’art. 1 comma 816 ss. della l. n. 160/2019 ha istituito e disciplinato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone unico patrimoniale (CUP) che ha sostituito alcune entrate degli enti locali, e in particolare la TOSAP e il COSAP. Il presupposto oggettivo di applicazione del citato canone è:

1) “l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico” o

2) “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche  abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.

Il comma 831 del citato art. 1 prevede una particolare disciplina relativa all’entità del canone dovuto per le occupazioni di aree pubbliche effettuate per l’erogazione di pubblici servizi a rete. In particolare, detta disposizione dispone che per le “occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete” il canone è dovuto dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata ed è determinata in base alle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti i soggetti che utilizzano la rete, moltiplicate per una tariffa forfetaria. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico “con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete”.

Il riferimento agli “impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete” ha fatto sorgere diversi dubbi interpretativi con riferimento alla tipologia di attività incluse in tale ambito e, dunque, suscettibili di beneficiare del predetto regime forfettario, e ciò in specie per l’attività di produzione dell’energia elettrica.

Con la norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 5, comma 14-quinquies, lett. b) del d.l. n. 146/2021 il legislatore ha cercato di dipanare i dubbi sorti chiarendo che: “per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete” devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, “quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale”. Per tali occupazioni il canone annuo è, pertanto, dovuto nella misura minima di euro 800.

Il punto è stato ulteriormente affrontato dal MEF che, nel corso dell’evento Telefisco 2022 ha, per mezzo dei propri rappresentanti, affermato che in linea con quanto stabilito ai fini TOSAP e COSAP, il regime forfettario del CUP è applicabile anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali e accessorie all’erogazione dei servizi a rete (quali la trasmissione di energia elettrica ed il trasporto di gas naturale dal produttore al distributore finale) tenendo conto della sostanziale “unitarietà” della filiera.

Né la citata norma di interpretazione autentica né l’intervento del MEF hanno, tuttavia, eliminato le incertezze circa l’applicazione del canone forfettario di cui al richiamato art. 1, comma 831, all’attività di produzione (e non già solo di trasmissione) di energia elettrica.

In tale contesto è nuovamente intervenuto, su sollecitazione di una società del settore dell’energia elettrica, il MEF con la risoluzione n. 3/DF del 22 marzo 2022. In detta sede il Ministero ha:

1) richiamato l’applicabilità al caso di specie dei chiarimenti di prassi già contenuti nella circ. n. 1/DF del 20 gennaio 2009 e nella ris. n. 7/DPF del 14 maggio 2002 in materia di TOSAP e COSAP dal momento che “emerge sostanzialmente una linea di continuità nella disciplina delle occupazioni [pubbliche disciplinate dalla COSAP/TOSAP e CUP]… per cui si può affermare che in concreto nulla è stato innovato per quanto riguarda la specifica fattispecie a seguito dell’introduzione del CUP…; per cui, le indicazioni contenute nei documenti di prassi amministrativa innanzi menzionati ai fini TOSAP e COSAP devono ritenersi valide anche per il canone”. In particolare, con riferimento alle abrogate entrate – la cui disciplina ex art. 63, commi 2, lett. f) e 3, del d.lgs. n. 446/1997 era per quanto di interesse sostanzialmente analoga a quella del CUP – il MEF ha chiarito che costituiscono “aziende esercenti attività strumentali all’erogazione di servizi pubblici” quelle “aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l’utente” (come nel caso di esercenti attività di produzione dell’energia; cfr. sul punto circ. n. 1/DF del 20 gennaio 2009);

2) riconosciuto che il riferimento operato dall’art. 5 cit. alla “trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale” quali attività strumentali alla fornitura di servizi pubblici deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e

3) alla luce di quanto sopra, definitivamente chiarito che fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell’art. 1 della l. n. 160 del 2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro

deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale”.

D’altronde una diversa conclusione non avrebbe avuto una ragionevole giustificazione considerato che l’attività d’impresa svolta dalle società di produzione d’energia costituisce una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre fasi della filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui in assenza dell’una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà). Tutte le menzionate attività, peraltro, sono altresì poste in essere esclusivamente nell’interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività).

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