30/05/2022

In continuità con i precedenti interventi pubblicati su questo blog (si veda, da ultimo, Superbonus per il fotovoltaico nell’ambito delle nuove costruzioni e dei nuovi acquisti del 28 aprile 2022, a cura di Valeria Vasta), attraverso il presente contributo si vuole offrire qualche ulteriore breve spunto di riflessione in ordine al panorama delle agevolazioni di natura fiscale che attualmente interessano il versatile settore degli impianti solari, performanti sistemi di impiego dell’energia pulita, gradualmente sempre più oggetto di attenzione e di riguardo da parte del Legislatore.

Lo sfruttamento virtuoso dei raggi del sole contribuisce, infatti, oggi in misura significativa al sostentamento del fabbisogno energetico della collettività attraverso un ridotto impatto ambientale, oltre che un considerevole risparmio dal punto di vista economico.

E’ per tale ragione, quindi, che l’alveo degli incentivi fiscali che interessano la costruzione e l’installazione dei pannelli solari, con l’obiettivo di accrescerne l’utilizzo e promuoverne la realizzazione, si presenta – soprattutto dopo l’introduzione del c.d. Superbonus – sempre più variegato e ricco di sfaccettature, destinate sicuramente ad aumentare grazie all’evoluzione della tecnologia e a variare in base alla tipologia di sistema impiegato, oltre che del fruitore che se ne avvale.

Ai fini di una migliore comprensione dei risvolti tributari e dei bonus edilizi che interessano la materia qui trattata, si rende preliminarmente necessaria qualche precisazione di natura tecnica, che senza pretesa di esaustività e completezza proviamo sinteticamente a fornire in questa sede.

Innanzitutto, benchè tutti i pannelli solari rappresentino sistemi alimentati, appunto, dal sole, gli stessi possono assolvere a funzioni radicalmente distinte e a scopi assai differenti dal punto di vista sostanziale.

Occorre, infatti, distinguere i pannelli solari destinati alla produzione di energia elettrica, ossia gli “impianti solari fotovoltaici”, da quelli destinati alla produzione di energia termica, comunemente rappresentati dagli “impianti solari termici”.

La prima tipologia di sistema (impianto solare fotovoltaico) è essenzialmente costituita dall’assemblaggio di più moduli fotovoltaici e permette – grazie alla necessaria componente elettrica (cavi) ed elettronica (inverter) – di convertire l’energia solare in elettricità. Nei picchi produttivi della stagione più calda è possibile anche immagazzinare l’energia non consumata grazie alle batterie di accumulo, in modo da riutilizzarla in un secondo tempo.

L’impianto solare termico invece – composto da un collettore solare, un serbatoio di accumulo, un generatore di integrazione (ad esempio una pompa di calore, o una caldaia a condensazione) e da una centralina di controllo, collegata alle altre per garantire il corretto funzionamento dell’intero impianto – funziona tramite pannelli simili a quelli utilizzati nel fotovoltaico, ma l’energia prodotta serve solo per produrre l’acqua calda sanitaria, mentre non risulta conveniente per l’acqua tecnica del riscaldamento.

Venendo, ora, ai profili di natura fiscale che interessano le due tipologie di impianto al punto di vista dei bonus edilizi, la normativa li distingue in modo altrettanto chiaro.

Gli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici possono beneficiare della detrazione IRPEF al  50%, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR, con possibilità di essere “trainati” nel superbonus 110%, ai sensi dei commi 5-7 dell’art. 119 del DL 34/2020, qualora effettuati congiuntamente ad interventi “trainanti” di efficienza energetica o di riduzione di rischio sismico.Gli interventi di installazione degli impianti solari termici, invece, oltre alla detrazione IRPEF al 50%, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR, possono beneficiare dell’ecobonus al 65%, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del DL 63/2013, con possibilità di essere “trainati” nel superbonus 110%, ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del DL 34/2020, ove effettuati congiuntamente a interventi “trainanti” di efficienza energetica.

Ebbene, nonostante dal punto di vista sia tecnico che fiscale l’originaria distinzione tra le due tipologie di impianto (fotovoltaico o termico) appaia netta, in funzione dei diversi scopi cui sono destinati, la costante e crescente evoluzione tecnologica ci impone, oggi, di rivedere questa classificazione così categorica nell’ottica di una maggior flessibilità, destinata a riverberare i propri effetti su entrambi i profili.

Ed infatti, per venire quanto più incontro alle richieste degli utenti e soddisfare le esigenze della collettività, che via via con maggior frequenza intende avvalersi di tali sistemi, non è infrequente potersi imbattere ad oggi anche in cosiddetti panelli solari “ibridi”, sistemi idonei a garantire sia la produzione di energia elettrica, sia la produzione di acqua calda sanitaria e aria calda per il riscaldamento dei locali.

Sempre più comune, infatti, appare oggi la produzione e l’installazione di un unico impianto, il quale – essendo composto dalle due diverse tipologie di pannello, fotovoltaico e solare termico, che pur restando distinti funzionano in modo congiunto –  è in grado di assolvere ad una duplice funzione, poichè sfruttabile sia per generare, come si è detto, energia elettrica anche accumulabile per l’autoconsumo, oppure cedibile alla rete attraverso lo scambio sul posto, sia per produrre energia termica.

Dal punto di vista strettamente fiscale, qualora l’impianto ibrido, così come descritto, dovesse presentare tutti i requisiti richiesti dalla normativa sopra richiamata sia per godere delle agevolazioni previste per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici, sia di quelle applicabili agli impianti solari termici, sarà il contribuente che sostiene le spese per la sua realizzazione a decidere liberamente se godere dell’una o dell’altra tipologia di beneficio, in base alle proprie opportune valutazioni in relazione al caso di specie. E’ scontato dire, infatti, come in chiave antielusiva non sia possibile cumulare i due benefici previsti e potenzialmente applicabili rispetto alla medesima fattispecie.

Sul punto, qualche breve riflessione in termini di “convenienza fiscale”.

Scegliere di agevolare l’impianto come fotovoltaico – al quale, come si è detto, di base spetterebbe una detrazione IRPEF al  50%, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR – appare sicuramente più favorevole nei casi in cui risulti applicabile la disciplina del Superbonus 110% di cui ai commi 5-7 dell’art. 119 del DL 34/2020, ossia quando il lavoro di installazione dei pannelli (in qualità di “trainato”) possa essere congiuntamente effettuato unitamente ad interventi “trainanti” di efficienza energetica o di riduzione di rischio sismico.

Con specifico riferimento ai requisiti che devono congiuntamente sussistere per fruire di tale beneficio in caso di nuove costruzioni si rinvia a quanto più dettagliatamente già segnalato nel precedente articolo sopra menzionato del 28 aprile 2022 (Superbonus per il fotovoltaico nell’ambito delle nuove costruzioni e dei nuovi acquisti“), nel quale è stato oggetto di commento l’orientamento espresso dalla prassi sul tema che ci occupa (sul punto, si veda la risposta ad interpello n. 488 del 20 luglio 2021).

In questa sede, ci limiteremo a ricordare come, secondo la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate, per godere della percentuale rafforzata di detrazione sia necessario:

  • che l’intervento “trainato” sia effettuato congiuntamente agli interventi “trainanti” realizzati dall’impresa;
  • che le spese relative al predetto intervento “trainato” siano sostenute nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

L’Agenzia delle Entrate afferma, infatti, che per applicare l’aliquota più elevata gli interventi “trainati” devono essere effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus e che tale condizione si può considerare soddisfatta “se le date delle spese sostenute per gli interventi “trainati”, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

Qualora, invece, l’effetto “trainante” sopra descritto non appaia realizzabile, risulterà invece, sicuramente più conveniente trattare l’impianto come solare termico, a cui applicare l’ecobonus al 65%, in luogo del semplice bonus casa al 50%.

Naturalmente, le considerazioni sopra esposte sono destinate a valere con riferimento a quei contribuenti che sono nelle condizioni di poter scegliere tra le due alternative, in quanto dotati dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

La scelta tra i due regimi fiscali agevolativi non sussiste, invece, per i soggetti IRES come le imprese, spesso nelle fattispecie oggetto degli interpelli rivolti all’Agenzia delle Entrate coinvolte in interventi di ristrutturazione edilizia ex lett. d) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 di interi fabbricati, demoliti e ricostruiti, finalizzati a cedere, poi, in vendita o in locazione le singole unità immobiliari che comporranno l’edificio al termine dei lavori.

Per queste ultime, infatti, essendo soggetti IRES, risulta logicamente esclusa a priori la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF 50% prevista dall’art. 16-bis del TUIR e possono beneficiare della detrazione IRPEF/IRES spettante a titolo di ecobonus, prevista dall’art. 14 del DL 63/2013.

Naturalmente, per poter accedere all’agevolazione ecobonus sulle spese sostenute per l’installazione di pannelli solari è necessario:

  • che l’edificio su cui sono posizionati risulti dotato, prima della realizzazione dell’intervento, di impianto di riscaldamento;
  • che, inoltre, l’impianto installato produca l’energia termicadi cui all’Allegato H del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” e presenti i requisiti tecnici di cui al punto 3 dell’Allegato A del medesimo DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, la cui sussistenza deve essere formalmente asseverata da un tecnico abilitato.

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