Le misure in materia di energia previste dal c.d. Decreto Aiuti

Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50
30/05/2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 114, il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Il provvedimento, convenzionalmente rinominato “Decreto aiuti”, si pone in linea di continuità con i precedenti decreti emanati per mitigare gli effetti della pandemia e della guerra russo-ucraina.

Per quel che qui rileva, il Titolo I del prefato Decreto è dedicato alle misure introdotte in materia di energia e di sostegno ad imprese e famiglie in difficoltà. In particolare, l’articolo 1 prevede l’estensione, anche per il terzo trimestre del 2022, del bonus sociale per l’elettricità ed il gas; la platea dei soggetti a cui si rivolge l’agevolazione resta quella prevista all’articolo 6 del D.L. 21/2022, ossia le famiglie in condizioni di disagio economico, fisico e sociale con ISEE fino a 12.000 euro. Parimenti, l’articolo 2, per compensare l’aumento dei costi sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia e gas naturale consumato nel secondo trimestre del 2022, prevede:

  • per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, l’incremento al 25% del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, già previsto all’articolo 4 del D.L. 17/2022;
  • per le imprese a forte consumo di gas naturale, l’incremento al 25% del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, già previsto all’articolo 5 del D.L. 17/2022;
  • per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, l’incremento al 15% del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, già previsto all’articolo 3, comma 1, del D.L. 21/2022.

E ancora, tra le misure di sostegno rientra quella prevista al comma 1, dell’art. 4, che introduce l’articolo 15.1 al D.L. n. 4/2022, come convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25. Il nuovo articolo 15.1 del c.d. “Decreto sostegni-ter” prevede il riconoscimento, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas. Il contributo, valido solo per il gas consumato nel primo trimestre del 2022, viene riconosciuto qualora il prezzo del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019, sulla base della media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal GME.

Il successivo articolo 5 del c.d. Decreto Aiuti, in considerazione del contesto contingente che richiede di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, contiene una serie di misure per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione. A tal fine, al comma 1, la disposizione in esame attribuisce carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alla realizzazione di opere e dele relative infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale; altresì, prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio, di uno o più Commissari Straordinari per la realizzazione delle predette opere e infrastrutture.

Il Decreto in commento, poi, detta una disciplina speciale con cui delinea l’iter procedimentale da seguire per la realizzazione delle opere, prevedendo che i soggetti proponenti dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione – corredata, ove sia necessario, da soluzioni tecniche per il collegamento dell’impianto alla rete nazionale, da un cronoprogramma e una descrizione delle condizioni di approvvigionamento – al Commissario Straordinario entro 30 giorni dalla sua nomina.

Per le opere in oggetto trova altresì applicazione il procedimento di cui all’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2016, che consente al Ministro della Transizione Ecologica, previo parere del Ministro della Cultura, di esentare, in tutto o in parte, un progetto dalle valutazioni di impatto ambientale; tale esenzione dovrà essere oggetto di previa comunicazione alla Commissione Europea.

La disciplina speciale prevede anche che l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di cuiall’art. 46 del D.L. 159/2007, in via eccezionale, è rilasciata dal Commissario Straordinario attraverso un procedimento unico della durata di massimo 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. Tale autorizzazione unica tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della   conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L’autorizzazione include altresì l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali (art. 109 D.Lgs. 152/2006) ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell’opera all’interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta, nonché la verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 25 del D.L.gs. 50/2016), e, ove necessario, la concessione demaniale. L’autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove   necessaria.   La   variante urbanistica, conseguente all’autorizzazione, comporta, se necessario, l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio.

Si prevede, inoltre, che le amministrazioni a qualunque titolo interessate nella predetta procedura autorizzativa debbano attribuire priorità ed urgenza agli adempimenti di propria competenza.

In ultimo, l’articolo 5 contiene talune deroghe al Codice dei Contratti Pubblici al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi.

La disciplina di cui al successivo articolo 6, poi, introduce norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, il comma 1, lettera a), numero 1), apporta modifiche alla disciplina della procedura per l’individuazione, con legge regionale, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

La novella stabilisce che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di mancata adozione della legge regionale, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti
dai decreti ministeriali per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.

La disciplina si completa, inoltre, con le previsioni di cui al successivo numero 2), che individuano ulteriori aree da considerare idonee ai fini dell’installazione degli impianti FER, in attesa dell’individuazione da parte delle regioni delle predette aree non idonee.

Il comma 1, lettera b), estende, anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, ove siano in aree idonee, le semplificazioni previste per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree idonee qualora ciò sia strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.

Al fine di indirizzare le valutazioni amministrative, al comma 2, si prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

L’articolo 7 reca ulteriori misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Tra le più rilevanti si segnala l’introduzione di un sistema di silenzio assenso per rimediare all’inerzia delle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione finale, tale per cui nei procedimenti autorizzativi per impianti alimentati pari o superiori a 300 MW, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni entro cui l’Amministrazione deve esprimersi sul rilascio del provvedimento di VIA, l’autorizzazione si intende rilasciata.

Con le disposizioni dell’articolo 8 – già in vigore ma con efficacia subordinata all’autorizzazione della Commissione EU – si vuole consentire la concessione di aiuti alle aziende agricole per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, derogando al limite di autoconsumo previsto al punto 137, lettera b) degli Orientamenti dell’UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestali nelle zone rurali 2014-2020. Tale approccio, inoltre, consente al settore agricolo, da un lato, di fornire un contributo più marcato alla
produzione di energia rinnovabile, in linea con gli obiettivi fissati dal PNIEC e, dall’altro, di diventare economicamente più resiliente, con minore dipendenza da combustibili fossili e con immediati benefici in termini di risparmio economico a fronte dell’attuale aumento dei prezzi.

L’articolo 10 modifica talune disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, con l’obiettivo di semplificare il procedimento amministrativo cui soggiace. Con la lettera a), viene eliminato il diritto di voto del Ministero della Cultura all’interno della Commissione Tecnica per lo svolgimento delle procedure di VIA di competenza statale per i progetti attuativi del PNIEC e finanziati con il PNRR e PNC.

Alla lettera b), nell’ambito della prima fase del procedimento di VIA, si introduce una rapida fase di verifica della documentazione presentata dall’istante, che viene svolta in parallelo dalla Commissione istituita presso il Ministero della transizione ecologica e dalla competente Direzione generale del Ministero della cultura, a cui è attribuita la facoltà di richiedere un’eventuale integrazione documentale. Tale sub-procedimento garantisce maggiore coordinazione tra le diverse amministrazioni competenti e pone le condizioni per una più proficua e piena attività valutativa successiva, minimizzando il rischio che l’accertamento tardivo di una carenza documentale provochi un ritardo nei tempi di chiusura del procedimento.

La successiva lettera c), sempre al deliberato fine di rendere più agevoli i procedimenti amministrativi in materia, modifica l’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 152/2007, laddove è stata aggiunta la seguente disposizione

Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario.

L’introduzione di tale novella è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il provvedimento con cui si concede la proroga dei termini (nel caso di specie del decreto di VIA), per il suo carattere parziale e limitato, non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori posti a base dell’originario provvedimento, né esige la ripetizione di tutte le tappe procedimentali che hanno condotto all’adozione dell’atto modificato.

Nell’ambito delle misure riguardanti il settore energetico, l’ultima disposizione di interesse è l’articolo 12 che introduce disposizioni volte ad integrare l’art. 5-bis del D.L. 14/2022.

In particolare, si stabilisce che, in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, la società Terna S.p.A. predispone un programma di massimizzazione dell’impiego degli impianti di cogenerazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell’emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili.

L’articolo 12, in sostanza, introduce le seguenti previsioni:

  1. nell’effettuare il dispacciamento di tali impianti, Terna S.p.A. non può assimilare gli impianti stessi alle unità essenziali per il sistema elettrico;
  2. considerata l’esigenza di assicurare l’idonea produzione di energia in previsione di possibili limitazioni delle forniture estere, i gestori degli impianti di produzione di energia da fonti fossili possono derogare alle prescrizioni contenute nell’AIA per un periodo di sei mesi.

In definitiva, il D.L. n. 50/2022, al fine di affrontare il problema del caro energia e delle future possibili diminuzioni delle forniture, opera su due piani diversi ma paralleli:

(i) da un lato, prosegue nella politica di stanziamento di aiuti concreti in favore di famiglie e imprese in difficoltà;

(ii) dall’altro introduce semplificazioni ed eccezioni in materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per incentivare gli investimenti nel settore ed assicurare, nel lungo periodo, fonti di approvvigionamento che possano sopperire alle diminuzioni causate dal conflitto russo-ucraino.

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