Il superbonus nel settore agricolo
Agenzia delle Entrate, circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E
La circolare n. 23/E, tra le varie affrontate, fornisce chiarimenti anche sulla tematica del superbonus nel settore agricolo.
L’intervento della suddetta circolare con riferimento al settore agricolo non ha, però, carattere innovativo. La stessa circolare, infatti, conferma quanto già stabilito dalle precedenti circolari n. 24/E del 2020 e 30/E del 2020, e cristallizza l’orientamento consolidato formatosi al livello delle varie Direzioni territoriali dell’Agenzia.
Più nello specifico, già la citata circolare n. 24/E del 2020 aveva chiarito che, ai sensi del comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il superbonus spetta per le spese sostenute per gli interventi agevolabili dalle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari» che possiedono l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Come nuovamente espresso dalla recentissima circolare n. 23/E resta fermo che
“la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cosiddetti “beni relativi all’impresa” o a quelli “strumentali” per l’esercizio di arti o professioni, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi: − da quelli strumentali alle predette attività di impresa o arti e professioni; − dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività; − dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa”.
Come precisato dalla citata circolare n. 30/E del 2020 e oggi nuovamente ribadito dalla recentissima circolare, tale interpretazione è volta ad evitare l’esclusione dal superbonus per i contribuenti che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, intenzionati ad effettuare interventi su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, ad esempio sulle proprie abitazioni.
I suddetti principi generali riverberano effetti anche nel settore agricolo. In particolare, ci si chiede se i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.), i soci o gli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda, possano fruire del superbonus.
La recentissima circolare in rassegna, conferma che i predetti soggetti – sempre che possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo –
“possono fruire del superbonus relativamente alle spese sostenute, a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola”e che, dunque, il beneficio fiscale “spetta alla sola ipotesi in cui oggetto degli interventi siano i fabbricati rurali ad uso abitativo appartenenti alla società semplice in quanto, solo in tale caso, gli immobili in questione sono diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola (né potrebbe trattarsi di immobili patrimonio appartenenti all’impresa alla luce della circostanza che la società semplice è un’impresa che non svolge attività commerciale)”.