Dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 le imprese dovranno almeno aver richiesto l’attestazione, dal 1° luglio 2023 dovranno obbligatoriamente averla ottenuta. Questo quanto previsto dall’art. 10-bis del decreto legge 21 marzo 2021, n. 21 convertito con legge 20 maggio 2022, n. 51.
L’art. 10-bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 ha stabilito che:
“1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.
Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In altri termini, viene stabilito che – ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119-121 del D.L. n. 34 del 2020 per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023 – l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata:
- a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (o subappalto) sono in possesso dell’attestazione SOA di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici);
- oppure, a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (o subappalto) possano documentare al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione SOA con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici. In tal caso, tuttavia, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 84 del codice dei contratti pubblici.
Tale regola, però, non si applica:
- ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 21 del 2022 (i.e. al 21 maggio 2022);
- ai contratti di appalto (o subappalto) aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 21 del 2022 (i.e. al 21 maggio 2022).
Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119-121 del D.L. n. 34 del 2020 per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2023, invece, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere obbligatoriamente affidata alle (sole) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto) della occorrente qualificazione SOA ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici, pena l’inesistenza del beneficio fiscale. Tale regola non soffre di eccezioni, e dunque – diversamente da quanto previsto per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023 ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 10-bis cit. – opera del tutto indipendentemente dalla circostanza per cui i lavori fossero già in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022, o da quella per cui il contratto di appalto avesse data certa anteriore al 21 maggio 2022. In entrambe i casi, la detrazione sussiste a condizione che l’impresa sia in possesso della certificazione SOA di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50 del 2016[1].
In conclusione, quindi, per i lavori superiori a 516.000 euro, nei primi sei mesi del 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione ma devono averne fatto richiesta, mentre dal 1° luglio 2023 dette imprese devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione a tutti gli interventi “optabili” previsti dall’art. 121 comma 2 del DL 34/2020.
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[1] L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. Si tratta di un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00. Di fatto il SOA attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.