28/06/2022

La circ. Assonime del 31.5.2022 n. 17 ha offerto importanti chiarimenti in merito alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 38 del 2022 in tema di riduzione delle aliquote di imposte (accise ed IVA) sui carburanti e su altri prodotti energetici, di cui al D.L. 38 del 21 marzo 22, convertito nella L. 51 del 20 maggio 2022, adottate “in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’aumenti dei prezzi di prodotti energetici”. Si è trattato di interventi volti a prolungare le riduzioni temporanee avviate a partire dal 22 marzo 2022 (inizialmente fino ad aprile 2022) dall’art.1 del D.L. n. 21 del 2022.

Nel dettaglio, mediante tale intervento normativo è stata disposta la riduzione temporanea delle aliquote di imposta, che a partire dal 3 maggio e fino all’8 luglio sono:

  • Per la benzina: euro 478,40 per mille litri
  • Per oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri
  • Per il gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: euro 182,61 per mille chilogrammi.

Per la corretta applicazione dell’agevolazione fiscale di cui sopra, è stato ribadito l’obbligo di comunicazione delle giacenze[1], tramite posta elettronica certificata, rispettivamente del marzo 2022 e dell’8 luglio 2022:

  • Per la determinazione della giacenza fisica all’inizio della giornata della prima data si terrà conto della disponibilità di informazioni possedute[2].
  • Per le giacenze relative al termine finale, necessaria la determinazione delle giacenze finali nei serbatoi di depositi e impianti alla fine della giornata della seconda data.

Al contrario rispetto ai precedenti disposti normativi in materia, non è stato riproposto all’interno delle disposizioni di cui al D.L. n. 38 l’obbligo di indicare l’aliquota di accisa applicata nel documento amministrativo semplificato telematico (c.d. e-DAS)[3]. Si è rimesso quindi ai soggetti preposti la valutazione sull’opportunità di continuare a rispettare tale regola a fini prudenziali.

Le stesse motivazioni antielusive hanno portato a riconoscere importanti poteri ad organi esterni: da un lato il Garante per la sorveglianza dei prezzi, con compiti di monitoraggio dell’andamento dei prezzi dei prodotti energetici oggetto dell’agevolazione; e dall’altro la Guardia di Finanza, titolare del potere di accesso, anche in relazione alle informazioni contenute nei documenti e-DAS.

Per il medesimo periodo (complessivamente parlando in ragione di consecutivi interventi normativi in materia) ha trovato applicazione la riduzione dell’aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (o GPL) usati come carburante. La Circolare ADM n. 11/2022, ha disposto chiaramente che non si applicano gli obblighi relativi alla comunicazione delle giacenze (iniziali e finali), nonché la documentazione di cui agli e-DAS.

Oggetto del D.L. n. 38 del 2022 (ora art. 1-bis D.L n.21/2022), è stata prolungata la riduzione delle aliquote d’imposta sul gas naturale per autotrazione (ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del TUA, è sottoposto a imposizione il gas naturale destinato a tali finalità, nonché se impiegato per la combustione per usi civili o industriali, con applicazione dell’aliquota al momento della fornitura ai consumatori finali). Per essere precisi si tratta di un doppio beneficio fiscale:

  • Ai fini delle accise, azzeramento dell’aliquota di accisa (da euro 0,00331 a euro zero per metro cubo)
  • Ai fini dell’IVA, riduzione dell’aliquota al 5 per cento anziché quella originaria del 22%.

Destinatari degli obblighi di pagamento dell’accisa variano a seconda che il soggetto sia o meno munito della strumentazione adeguata in tema di compressione per il riempimento di carri bombolai, imponendosi l’obbligo o in campo al fornitore (se l’esercente è sprovvisto) oppure in capo all’esercente l’impianto di distribuzione stradale[4].

L’art. 1 comma 1 del D.L. n. 38 del 2022 (ora art. 1, comma 1-bis, D.L. n. 21 del 2022) ha poi disposto, in merito ai tempi di decorrenza temporale, semplicemente che avvenisse a partire dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022, senza indicazione di specifici criteri applicativi. Risulteranno applicabili quelli di cui ai precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia dell’Entrate, quindi applicazione dell’agevolazione ex nunc.

[1] Si tratta di un obbligo disposto dall’art. 1, comma 5, del D.L. n 21 del 2022 nei confronti dei soggetti identificati dall’articolo 25 del TUA, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa oppure gli impianti di distribuzione stradale di carburanti.

[2] Si potrà trattare: 1) della giacenza fisica al 22 marzo 2022, se l’inventario è stato effettuato tempestivamente; della ricostruzione della giacenza della medesima data, se l’inventario è stato eseguito lo stesso giorno o in quelli immediatamente seguenti; della giacenza contabile al termine della giornata in assenza delle precedenti. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. 21 del 2022, la comunicazione andava effettuata entro 5 giorni lavorativi dal 22 marzo.

[3] Obbligo precedentemente introdotto dall’art. 1, comma 6, del D.L. 21 del 2022 nell’ambito delle misure di c.d. telematizzazione delle accise, per l’efficientamento della gestione dei processi connessi all’accertamento ed alla riscossione delle accise.

[4] In merito all’identificazione dell’uso per autotrazione del gas (presupposto oggettivo rilevante ai fini dell’applicazione della riduzione) occorre verificare al momento della immissione in consumo nei confronti degli specifici consumatori finali (individuabili in forza del già menzionato art. 26 del TUA, comma 9).

 

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