13/09/2022

Nella circolare n. 20 del 16 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha definito il perimetro applicativo delle agevolazioni tributarie previste per le imprese operanti nel settore energetico in relazione alle spese da queste effettuate per il gas consumato.

Tra i numerosi chiarimenti forniti, la circolare analizza i requisiti soggettivi, oggettivi e l’utilizzo dei tax credit per le imprese c.d. “gasivore”, con riferimento al primo trimestre 2022 (art. 15.1 del d.l. n. 4/2022), esaminando la cedibilità degli stessi in relazione alle modifiche apportate dal d.l. n. 50/2022 (c.d. Decreto “Aiuti”).

Quanto ai presupposti soggettivi, l’Agenzia precisa che, per il riconoscimento del credito d’imposta in questione, è necessario che le imprese abbiano avuto un incremento del prezzo del gas naturale, calcolato come media (riferita all’ultimo trimestre 2021) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre dell’anno 2019. In questa prospettiva, poiché la condizione relativa all’aumento della spesa va verificata con riferimento alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), ove tale requisito sussista, il tax credit spetta anche a favore delle imprese neocostituite (vale a dire, le imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019), posto che l’agevolazione non presuppone un raffronto tra le spese sostenute dalla singola impresa, bensì tra i prezzi medi del settore.

In ordine ai requisiti oggettivi, la circolare n. 20/2022 chiarisce che, per la corretta quantificazione del beneficio spettante, occorre determinare il totale delle spese sostenute per l’acquisto della componente “gas” nel primo trimestre 2022, sempre che la stessa sia stata utilizzata durante il medesimo trimestre. Ai fini del suddetto computo, devono essere considerati i soli costi direttamente afferenti alla componente “gas”, con esclusione di ogni altro onere accessorio indicato in fattura. A titolo esemplificativo, devono quindi essere esclusi dal predetto calcolo i costi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (c.d. servizi di rete). L’accesso all’agevolazione fiscale in questione è, in ogni caso, subordinato all’effettivo utilizzo, da parte dell’acquirente, del gas acquistato. Esso, in particolare, deve essere consumato “per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici”. In quest’ottica, dunque, se il tax credit copre anche i costi sostenuti per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori (costituendo quest’ultimo un “uso energetico” del gas stesso), al contrario sono esclusi dall’agevolazione i soggetti rivenditori, non utilizzatori del gas medesimo.

Quanto all’utilizzo, il termine ultimo per fruire del maggior credito d’imposta in compensazione è il 31 dicembre 2022. Al riguardo, l’Agenzia precisa che le spese agevolate si considerano sostenute in base ai criteri di competenza – a nulla rilevando, dunque, la data dei pagamenti – di cui all’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato dalle imprese mediante il possesso delle fatture di acquisto. Qualora dovessero emergere conguagli in rettifica di dati risultati errati, l’impresa che abbia eventualmente usufruito del beneficio fiscale in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati. Diversamente, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, immediatamente fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante

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