Tra le tante misure agevolative attualmente in essere è d’uopo ricordare la riduzione di 30 centesimi a litro per benzina, diesel, GPL e metano per autotrazione – per effetto della proroga del taglio delle accise. Si tratta di quanto comunicato congiuntamente dal Ministro dell’Economia insieme al Ministro della Transizione Ecologica con Decreto n. 153 del 31 agosto 2022, e successivamente prorogato con Decreto n. 162 del 13 settembre 2022 – che estende la portata agevolativa per la riduzione dei prezzi fino al prossimo 17 ottobre.
Di particolare evidenza risulta essere l’art. 8 co. 1 lett. a) e b) del Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 relativo a misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, che nello specifico presagisce una rideterminazione temporanea delle accise e dell’aliquota Iva (per il gas naturale usato per autotrazione) come testualmente riportato:
a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
Inoltre, non trova applicazione l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al DLgs. 504/95 (art. 8 comma 2 del DL 115/2022).
Con particolare riguardo alla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa, si richiama – tra l’altro – la circolare dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli n. 32 la quale si focalizza, in particolar modo, sugli adempimenti per gli esercenti, i quali dovevano trasmettere, entro il 7 ottobre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022 (art. 8 co. 3 DL n. 115/2022).
Ad ogni modo, la predetta comunicazione poteva essere omessa nel caso in cui, alla scadenza del periodo di applicazione delle aliquote di accisa oggetto di rideterminazione, ne era disposta la proroga, come effettivamente sembra essere avvenuto.
Qualora non fosse stata disposta alcuna proroga, la mancata comunicazione delle giacenze risulterebbe essere punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro stabilita dall’art. 50 comma 1 del DLgs. 504/95. La stessa sanzione si applica anche in caso di invio delle comunicazioni incomplete/errate (art. 8 co. 4 DL n. 115/2022).
I modelli da utilizzare per effettuare la predetta comunicazione, corredati di istruzioni, saranno approvati con determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come sancito dall’art. 8 co. 6 del succitato Decreto Legge.