Le misure emergenziali europee in materia di crisi energetica
Regolamento Europeo 2022/1854 del 7 ottobre 2022
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, n. L. 621, il Regolamento Europeo n. 2022/1854, “relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia”.
L’emanazione di un simile Regolamento è sintomatica della gravità del problema dell’aumento dei costi dell’energia che ha ormai acquisito una dimensione europea e che, come richiesto da molti Stati Membri, necessita di una risposta comune.
Invero, proprio nei Considerato dell’atto si legge che
“È pertanto necessaria una risposta rapida e coordinata a livello dell’Unione. L’introduzione di un intervento di emergenza consentirebbe di attenuare temporaneamente il rischio che i prezzi dell’energia elettrica e il suo costo per i clienti finali raggiungano livelli ancora meno sostenibili e che gli Stati membri adottino misure nazionali non coordinate, che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento a livello dell’Unione e comportare un onere aggiuntivo per l’industria e i consumatori dell’Unione. È necessario uno sforzo coordinato da parte degli Stati membri, in uno spirito di solidarietà, durante la stagione invernale 2022-2023, per attenuare l’impatto dei prezzi elevati dell’energia e garantire che l’attuale crisi non comporti danni duraturi per i consumatori e l’economia, preservando al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.”
Il Regolamento ha come principale obiettivo quello di attenuare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi attraverso misure straordinarie, mirate e limitate nel tempo. Tali misure sono volte: (i) a ridurre il consumo di energia elettrica; (ii) a introdurre un tetto sui ricavi di mercato che alcuni produttori ricevono dalla produzione di energia elettrica ridistribuendolo in modo mirato ai clienti finali di energia elettrica; (iii) a consentire agli Stati membri di applicare misure di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica ai clienti civili e alle Pmi.
Agli articoli 3 e 4 si prevede un impegno per gli Stati membri di riduzione del consumo lordo complessivo mensile di energia del 10% rispetto alla media del consumo nei mesi corrispondenti al periodo di riferimento e di un ulteriore 5% durante le ore di punta individuate tra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023.
Il successivo articolo 5 dispone che gli Stati membri possono scegliere le misure più idonee a ridurre il consumo lordo di energia elettrica al fine di conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, anche ampliando misure nazionali già in essere.
L’articolo 6, invece, contiene una delle previsioni più rilevanti del Regolamento, ossia un tetto obbligatorio, pari ad un massimo di 180 euro per MWh di energia elettrica prodotta, sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti elencate all’articolo 7 [i.e. a) energia eolica; b) energia solare (termica e fotovoltaica); c) energia geotermica; d) energia idroelettrica senza serbatoio; e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano; f) rifiuti; g) energia nucleare; h) lignite; i) prodotti del petrolio greggio; j) torba].
Tutti i profitti derivanti dall’applicazione del tetto sui ricavi di mercato, ai sensi dell’articolo 10, dovranno essere utilizzati per finanziare misure idonee ad attenuare l’impatto dell’aumento dei prezzi sui clienti finali. Tali misure possono comprendere, ad esempio:
- a) la concessione di una compensazione finanziaria ai clienti finali di energia elettrica per la riduzione del loro consumo di energia, anche attraverso procedure d’asta o di gara per la riduzione della domanda;
- b) trasferimenti diretti ai clienti finali di energia elettrica, anche attraverso riduzioni proporzionali nelle tariffe di rete;
- c) compensazioni ai fornitori obbligati a fornire energia elettrica ai clienti sotto il prezzo di costo a seguito di un intervento dello Stato o pubblico nella fissazione dei prezzi;
- d) la riduzione dei costi di acquisto dell’energia elettrica sostenuti dai clienti finali, anche limitatamente a un volume determinato di energia elettrica consumata;
- e) la promozione di investimenti dei clienti finali di energia elettrica nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica.
L’articolo 13 prevede la possibilità per gli Stati membri di fissare temporaneamente prezzi dell’energia elettrica inferiori ai costi, purché siano tutte le condizioni seguenti:
- a) la misura riguarda un volume limitato di consumo e conserva un incentivo alla riduzione della domanda;
- b) non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori;
- c) i fornitori ricevono una compensazione per le forniture sotto il prezzo di costo;
- d) tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte al prezzo di fornitura dell’energia elettrica inferiore ai costi sulla stessa base.
In ultimo, il Capo III del Regolamento prevede l’introduzione di un contributo di solidarietà temporaneo ed obbligatorio a cui sono soggetti tutti gli utili eccedenti imprese e stabili organizzazioni dell’Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione.
Il contributo di solidarietà temporaneo sarà pari ad almeno il 33% degli utili imponibili — determinati in base alla normativa fiscale nazionale, nell’esercizio fiscale 2022 e/o nell’esercizio fiscale 2023 e per tutta la rispettiva durata — che eccedono un aumento del 20% degli utili imponibili medi, determinati secondo la normativa tributaria nazionale, nei quattro esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente.
Gli Stati membri utilizzano i proventi del contributo di solidarietà temporaneo in modo da conseguire un impatto sufficientemente tempestivo per uno qualsiasi degli scopi seguenti:
- a) misure di sostegno finanziario ai clienti finali di energia, in particolare alle famiglie vulnerabili, per attenuare in modo mirato gli effetti dei prezzi elevati dell’energia;
- b) misure di sostegno finanziario intese a ridurre il consumo di energia, ad esempio mediante procedure d’asta o di gara per la riduzione della domanda, ad abbassare i costi di acquisto di energia a carico dei clienti finali di energia per determinati volumi di consumo o a promuovere investimenti dei clienti finali in energie rinnovabili e investimenti strutturali nell’efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione;
- c) misure di sostegno finanziario a favore delle imprese dei settori ad alta intensità energetica, a condizione che siano subordinate a investimenti nelle energie rinnovabili, nell’efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione;
- d) misure di sostegno finanziario per lo sviluppo dell’autonomia energetica, in particolare investimenti in linea con gli obiettivi di REPowerEU stabiliti nel piano REPowerEU e nell’azione europea comune REPowerEU quali i progetti aventi una dimensione transfrontaliera;
- e) in uno spirito di collaborazione fra Stati membri, gli stessi possono destinare parte dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo al finanziamento comune di misure volte a ridurre gli effetti dannosi della crisi energetica, tra le quali il sostegno a tutela dell’occupazione e a favore della riqualificazione e del miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro, o di misure intese a promuovere gli investimenti nell’efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, anche in progetti transfrontalieri, e nel meccanismo unionale di finanziamento per l’energia rinnovabile di cui all’articolo 33 del regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La Commissione europea controllerà l’effettiva attuazione del Regolamento esaminato anche interloquendo con gli Stati membri che entro dicembre dovranno riferire in merito alle misure previste per conseguire la riduzione della domanda di energia ed entro il 31 gennaio 2023 rispetto alle altre misure per cui il Regolamento ha lasciato loro margine di discrezionalità.