14/11/2022

In tema di crediti derivanti da bonus edilizi,  la modalità di fruizione maggiormente attuata è data dalla possibilità, oltre che di portare la detrazione in diminuzione dalle imposte dovute in base alla liquidazione della propria dichiarazione dei redditi, di usufruire di un contributo sotto forma di sconto in fattura anticipato dai fornitori che effettuano i lavori, ovvero di cedere il credito d’imposta con facoltà di successiva cessione. Tuttavia l’assenza dei requisiti previsti dalle relative discipline agevolative determina il recupero dell’ammontare della detrazione indebitamente fruita, anche sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito, maggiorato di interessi e sanzioni. Proprio al fine di evitare che anche errori “minori” comportino la decadenza dal beneficio in parola, viene fatta salva la possibilità per i beneficiari di poter regolarizzare tali errori od omissioni relativi alla comunicazione dell’opzione all’AdE.

 

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, mediante la quale sono stati individuati gli strumenti volti a correggere eventuali inadempimenti relativi alla comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, ovvero per la cessione del credito.

Più in particolare, è stato stabilito che la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra interamente sostitutiva; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti. Tramite tali modalità, tra l’altro gestibili interamente sulla “Piattaforma cessione crediti” presente sul sito dell’Agenzia, contribuenti e professionisti possono rimediare celermente e in autonomia agli errori commessi in fase di esercizio dell’opzione.

La menzionata Circolare n. 33/2022 opera una distinzione, in base alla circostanza che si tratti di errori formali o sostanziali. Per quel che concerne i primi, quali ad es. errata indicazione di recapiti come indirizzi e-mail e telefono, è stabilito che

“se nella Comunicazione sono state erroneamente indicate o omesse le informazioni sopra elencate, ma nella realtà sussistono tutti i presupposti e i requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento ai fini della spettanza della detrazione, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto.”.

Per quel che invece riguarda gli errori sostanziali, ad es. l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente, al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette. A seguito della richiesta di annullamento, il beneficiario della detrazione potrà inviare una nuova Comunicazione, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa.

Ma la novità più rilevante introdotta dal documento di prassi in commento riguarda la possibilità di usufruire dell’istituto della remissione in bonis anche per la mancata trasmissione delle comunicazioni delle opzioni per la cessione del credito relative a bonus edilizi o per lo sconto sul corrispettivo, come previsto dall’art. 121 D.L. n. 34/2020. Difatti, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha consentito l’invio della Comunicazione, a pena di decadenza, entro il 29 aprile 2022.

In presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la Comunicazione anche successivamente a tali termini.

Difatti, come anticipato, è possibile applicare al caso di specie la remissione in bonis, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.  Pertanto, la remissione in bonis è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, purché:

– sussistano tutti i requisiti di legge per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;

– i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;

– non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;

– sia versata la misura minima della sanzione prevista (i.e. di € 250,00).

Se tali presupposti sussistono, dunque, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.

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