Le novità in materia di energia da fonti rinnovabili del c.d. Decreto PNRR-Ter
Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023, il Decreto Legge n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.
Il provvedimento, convenzionalmente rinominato “Decreto PNRR-Ter” introduce rilevanti novità nel settore delle energie rinnovabili allo scopo di semplificare e velocizzare gli iter autorizzativi.
Nello specifico, l’art. 14, comma 1, lett. c) del Decreto dispone che, nei in cui è – eccezionalmente – necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal PNRR e dal PNC, il Ministro competente può proporre al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.
Per le medesime finalità di semplificazione e accelerazione, il successivo art. 19 ha disposto l’abrogazione dell’art. 23, comma 1, lett. g) del Codice dell’Ambiente; attualmente, pertanto, ai fini della procedibilità dell’istanza di VIA, non è più necessario allegare alla domanda l’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico.
Di notevole importanza è anche l’art. 47 del Decreto in commento che contiene molteplici misure volte a promuovere la costruzione e la messa in esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In particolare, il comma 1, lett. a) ha diminuito le fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela paesaggistica, riducendole a tre chilometri per gli impianti eolici e a cinquecento metri per quelli fotovoltaici.
E ancora, il comma 1, lett. b), modificando l’art. 22-bis del D.Lgs. 199/2021, prevede che l’installazione di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, sia considerata attività di manutenzione ordinaria e, dunque, non sia subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati. Nel caso in cui l’intervento ricada in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto deve essere previamente comunicato alla Soprintendenza che, qualora accerti la carenza dei requisiti di compatibilità, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione deve trasmette il provvedimento motivato di diniego.
Il Decreto modifica anche la disciplina dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti fotovoltaico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, prevedendo che:
– l’autorizzazione unica comprenda anche il provvedimento di VIA;
– il termine per la conclusione del procedimento sia pari ad un massimo di 150 giorni;
– per i procedimenti già in corso, l’autorizzazione unica può essere richiesta anche in pendenza del procedimento per il rilascio della VIA.
Inoltre, viene estesa la disciplina del silenzio assenso sia agli impianti fotovoltaici di piccola dimensione nelle zone con vincolo paesaggistico sia a quelli eolici con potenza complessiva fino a 20kW posti al di fuori delle aree protette o appartenenti alla Rete Natura 2000. Più precisamente, se l’autorità paesaggistica non riscontra l’istanza di autorizzazione entro 45 giorni, l’impianto può dirsi autorizzato: una previsione che di certo contribuirà alla velocizzazione dei procedimenti di installazione che solitamente subiscono un rallentamento o, in certi casi, addirittura un blocco proprio in questa fase.
In ultimo, segnaliamo che il Decreto ha introdotto una importante novità per il settore dell’agrivoltaico prevedendo che tali impianti debbano essere considerati come manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili se:
- sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia;
- i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
- le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti, ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).
Il Decreto in commento ha introdotto delle misure di accelerazione che sembrano avere un impatto rilevante non solo sui procedimenti non ancora iniziati ma anche su quelli in corso e, inoltre, tocca tutti gli ambiti in crescita del settore dell’energia. Dall’eolico all’agrivoltaico la norma in commento tenta di semplificare e velocizzare le fasi solitamente più problematiche dei procedimenti autorizzatori sia con misure nuove come la presunzione di strumentalità per gli impianti in area agricola che con strumenti già ampiamente utilizzati in altri ambiti come l’istituto del silenzio assenso.