Il rapporto tra aree idonee e Piano Paesaggistico Territoriale

TAR Puglia, Bari, sentenza del 23 marzo 2023, n. 529
19/04/2023

Con la sentenza n. 529 del 2023, il TAR Puglia si è pronunciato sul rapporto tra Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) e dichiarazione di idoneità dell’area alla installazione di impianti agrivoltaici.

La sentenza in commento è stata emanata nell’ambito di una controversia sorta a seguito dell’impugnazione, da parte di una Società operante nel settore dell’energia, del provvedimento di diniego al rilascio rilascio del PAUR e di tutti gli atti e pareri presupposti per un progetto di impianto agrivoltaico.

Gli atti impugnati erano stati emessi a seguito di un lungo procedimento istruttorio svoltosi in contradditorio tra la Società e le Amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio, dell’ambiente e del territorio.

Il procedimento, apertosi con la possibilità di ben quattro pareri negativi, si era invece concluso con il solo parere negativo del Ministero della Cultura il quale aveva evidenziato che “il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali”. In sostanza il Ministero riteneva che il progetto, pur non interferendo in maniera diretta con evidenze archeologiche e insistendo su aree idonee comporterebbe l’ulteriore frammentazione della fitta trama di testimonianze archeologiche, soprattutto in considerazione del fatto che nell’area in questione sarebbe in atto un processo di consistente depauperamento del paesaggio in seguito alla realizzazione di diversi impianti FER.

Nonostante il parere del Ministero avesse carattere recessivo alla luce dell’art. 30, comma 2, del D.L. 77/2021, e in assenza di altri pareri negativi, la conferenza di servizi istruttoria si concludeva con un diniego al rilascio del PAUR senza fornire motivazioni chiare e idonee a superare le controdeduzioni presentate dalla Società in sede di procedimento e che, tra l’altro, avevano determinato il superamento degli originari pareri negativi degli altri Enti convenuti.

Tale ricostruzione fattuale unita ad una granitica giurisprudenza favorevole e ad un evidente favor legislativo per l’installazione di impianti agrivoltaici ha determinato l’accoglimento del ricorso della Società e il conseguente annullamento del provvedimento e dei pareri presupposti impugnati.

In particolare, il TAR ha rilevato che

l’illegittimità degli atti impugnati risiede nell’irragionevole automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le Autorità pugliesi ritengano preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale in ragione di un asserito contrasto con previsioni prive di carattere vincolante e aventi mera funzione di indirizzo. Il tutto, peraltro, senza prendere in considerazione: a) le peculiarità del singolo progetto che viene in rilievo; b) l’interesse pubblico sotteso agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili; c) il carattere innovativo del progetto che, proprio per venire incontro alle previsioni del P.P.T.R., in coerenza con le Linee Guida di tale Piano Nazionale ha contemplato un’integrazione tra l’attività di produzione di energia e l’attività agricola.

In sostanza, la presentazione di un progetto agrivoltaico in un’area classificata come idonea deve ritenersi ‘presuntivamente autorizzabile’ e, comunque, l’autorizzazione non potrebbe essere negata alla luce di Piani Paesaggistici spesso emanati prima dell’avvento dei pannelli agrivoltaici. Con la dichiarazione di idoneità, infatti, sono proprio gli enti territoriali che, analizzando l’antropizzazione di un territorio, le colture, la vicinanza con siti di interesse archeologico o paesaggistico, individuano le zone in cui i privati possono aspirare ad installare impianti FER; è evidente che, alla luce di tale preventiva valutazione pubblica sarebbe contraddittorio negare l’autorizzazione per motivi paesaggistici.

I giudici di prime cure hanno valorizzato le esigenze e gli obiettivi sottesi ai principi di sviluppo sostenibile e transizione ecologica, poiché solo attraverso l’installazione degli impianti in questione, nell’alveo delle prescrizioni legislative, è possibile dare concreto sviluppo al piano nazionale ed europeo di autonomia energetica.

Ti può interessare anche: