Dopo l’approvazione dell’European Green Deal gli obiettivi climatici europei sono ormai chiari: diminuire del 55% le emissioni europee entro il 2030 e rendere l’Europa il primo continente a impatto zero entro il 2050.
Ma all’aumentare delle ambizioni climatiche europee non corrisponde una stessa ambizione nelle altre giurisdizioni, rendendo vane, quasi o del tutto, le iniziative ecologiche comunitarie.
A questo proposito il 25 aprile del 2023 il Consiglio Europeo ha ufficializzato l’entrata in vigore del Carbon Adjustment Mechanism (c.d. CBAM).
Il Meccanismo concepito dalle Istituzioni europee è volto a contrastare la rilocalizzazione di emissioni di carbonio, fenomeno che si verifica ogni qual volta le aziende, con sede all’interno dell’Unione Europea, spostano la produzione ad alta intensità di carbonio all’estero, o più specificatamente in paesi in cui sono in vigore normative climatiche meno stringenti rispetto all’UE o, altresì, quando i prodotti dell’UE vengono sostituiti da importazioni ad alta intensità di carbonio[1].
La funzione del CBAM sarà, perciò, quella di assicurare il pagamento di un prezzo per i beni importati calcolato sulla base delle emissioni di carbonio generate per la loro produzione. Il prezzo sarà paragonabile a quello pagato dai produttori nazionali dell’Ue nell’ambito del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS).
La “triplice” funzione del meccanismo è quindi chiara: se da una parte è concepito quale strumento per temperare le ricadute negative delle politiche climatiche dell’UE e come strategia per proteggere le industrie dell’UE garantendo condizioni di parità[2], dall’altra si deve sottolineare come il meccanismo si configuri quale politica “indiretta” volta a incoraggiare i partner internazionali dell’UE a prendere provvedimenti in materia di clima.
Il CBAM, progettato come un vero e proprio dazio ambientale, si applicherà inizialmente alle importazioni di determinati beni selezionati la cui produzione è ad alta intensità di carbonio come: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Il CBAM avrà ad oggetto sia emissioni dirette, definite come “emissioni derivanti dai processi di produzione dei beni […]”[3], che emissioni indirette relative alla “produzione di energia elettrica consumata nei processi di produzione dei beni “[4] .
L’istaurazione del Meccanismo sarà gestita in modo graduale prevedendo inizialmente un periodo pilota e in un secondo momento la sua vera e propria applicazione.
Nel primo periodo, anche detto di transizione, che inizierà a partire dall’ottobre del 2023 gli importatori di merci, rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina, avranno solo l’obbligo di dichiarare le emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle loro importazioni, senza effettuare alcun pagamento finanziario.
A partire dal 1° gennaio 2026, invece, il CBAM richiederà agli importatori dei beni e dei prodotti, contemplati dal regolamento, di acquistare e restituire “certificati CBAM” per le emissioni incorporate dei prodotti, a un prezzo che sarà calcolato in funzione del prezzo medio settimanale d’asta delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata di CO2 emessa. La Commissione garantirà che a tutti i certificati sia assegnato un “numero di identificazione unico” e che siano registrati sul conto del dichiarante CBAM dopo l’acquisto.[5]
Gli importatori delle merci dovranno, individualmente o tramite un rappresentante, registrarsi presso le autorità nazionali, dove potranno acquistare i certificati CBAM.
Le autorità nazionali, a loro volta, procederanno prima a esaminare e verificare le richieste e le dichiarazioni e poi, solo in seguito a questa prima fase, ad autorizzare le registrazioni. Saranno inoltre responsabili della vendita dei certificati CBAM. Per importare nell’UE merci coperte dal CBAM, gli importatori dovranno dichiarare entro il 31 maggio di ogni anno la quantità di merci e le emissioni incorporate in tali merci importate nell’UE nell’anno precedente. Allo stesso tempo, dovranno restituire i certificati CBAM acquistati in anticipo dalle autorità.[6]
Assicurando che gli importatori paghino lo stesso prezzo del carbonio dei produttori nazionali nell’ambito del sistema ETS dell’UE, il CBAM garantirà la parità di trattamento tra i beni prodotti nell’UE e quelli importati da altri Paesi ed eviterà, così, la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
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[1] https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en su Commissione europea, Carbon Border Adjustment Mechanism.
[2] https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en su Commissione europea, Carbon Border Adjustment Mechanism.
[3] Sono comprese “le emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento e raffreddamento consumate durante i processi produttivi, indipendentemente dal luogo di produzione del riscaldamento e del raffreddamento”. Articolo 3, paragrafo 15 “Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism (CBAM) – Compromise Text”.
[4] Annex III(2) “Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism (CBAM) – Compromise Text”.
[5] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661 Carbon Border Adjustment Mechanism: Questions and Answers ; https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en su Commissione europea, Carbon Border Adjustment Mechanism.
[6] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661 Carbon Border Adjustment Mechanism: Questions and Answers ; https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en su Commissione europea, Carbon Border Adjustment Mechanism.