20/09/2023

Si avvicina il 30 settembre, termine ultimo per fruire dei crediti d’imposta relativi alle spese sostenute nel secondo semestre del 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Prima di portare in compensazione i crediti maturati però, il contribuente deve averne comunicato l’ammontare all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023.

Come noto, il sostegno alle imprese contro il rincaro energetico dello scorso anno è stato fornito con i c.d. decreti aiuti, con cui di trimestre in trimestre è stato riconosciuto un credito d’imposta da utilizzarsi esclusivamente in compensazione ed entro un termine perentorio.

Le disposizioni dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176; dell’art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e dell’art. 7, comma 1-quater, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, al fine di calibrare l’intervento, hanno poi imposto ai beneficiari di inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione con l’importo del credito maturato nel terzo e nel quarto trimestre 2022.

Coloro che non vi abbiano provveduto però, nonostante la decadenza espressamente comminata, non perdono irrimediabilmente il diritto all’agevolazione. Possono infatti sanare la validità dei crediti d’imposta maturati con l’istituto della remissione in bonis, versando la sanzione di 250 euro e comunicando all’amministrazione finanziaria l’ammontare degli stessi, come ha chiarito la risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023 dell’Agenzia delle entrate che, accogliendo la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, ha sancito che il mancato invio della comunicazione, integra una violazione di tipo formale.

È interessante ripercorre i passaggi del ragionamento dell’amministrazione finanziaria a sostegno della soluzione data, che ridimensiona l’obbligo di comunicazione dell’ammontare del credito.

Nella risoluzione si legge che “l’inoltro della comunicazione […] non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati”, di conseguenza, la sua omissione “non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023”.

A sostegno della natura formale dell’adempimento viene richiamato in primo luogo il punto 2.6 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2023, n. 44905, provvedimento con cui vengono chiarite le modalità operative per adempiere all’obbligo informativo, secondo cui “la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito”.

In secondo luogo il punto 3.1 dello stesso provvedimento, dove si precisa che: “la comunicazione […] deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo”, nulla dovendosi comunicare per il credito di cui si sia già fruito.

Tale disciplina proverebbe allora che il credito sorge e può essere utilizzato pur se il beneficiario non abbia inoltrato all’Agenzia alcuna comunicazione.

Eppure la Risoluzione non convince perché non considera la ragione che sorregge le soluzioni date con il documento di prassi appena citato.

Tali soluzioni si fondano sul presupposto che non può essere riservato un trattamento di sfavore ai contribuenti che abbiano scelto di usufruire dell’agevolazione nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della normativa e il momento in cui sono state approvate le modalità operative per assolvere all’obbligo informativo. L’Agenzia non avrebbe potuto negare il credito d’imposta ai contribuenti che sin da subito abbiano scelto di usufruirne, alcuni dei quali probabilmente spinti dalla necessità di evitare una crisi d’impresa.

Non consentire ai contribuenti di utilizzare l’agevolazione avrebbe prestato il fianco alla critica di aver determinato, con il ritardo nel predisporre le norme attuative del beneficio, la crisi delle imprese in difficoltà per il caro energia.

Se ciò è vero, e giustifica l’interpretazione sostenuta dall’amministrazione finanziaria per le relative fattispecie, lo stesso non può dirsi per i contribuenti che siano stati in condizione di assolvere all’obbligo informativo.

Se un’impresa ha optato per un utilizzo posticipato dell’agevolazione, successivo al 16 marzo 2023, un’esigenza di chiarezza informativa nei confronti dell’Erario imponeva l’onere di comunicarne l’ammontare.

Derubricare l’inadempimento a mero vizio formale, significa svilire il senso di un onere informativo puntuale. Tanto più in quei casi in cui, come ammette candidamente il contribuente nella domanda di interpello, a causare l’omissione sia stata la mera dimenticanza.

Non è tutto.

Lascia perplessi pure l’altro argomento addotto dall’Agenzia per giustificare l’applicabilità della remissione in bonis al caso dell’omessa comunicazione dei crediti maturati.

A pag. 5 della risoluzione in analisi sono richiamate le circolari nn. 13/E e 20/E del 2022, che hanno individuato il termine iniziale di fruizione del beneficio nel momento della maturazione dello stesso. Al verificarsi dei presupposti soggettivo, oggettivo e certificativo previsti dalla legge, il contribuente può subito utilizzare in compensazione il credito d’imposta.

Tale statuizione, che le circolari riferiscono ai contributi relativi ai primi due trimestri del 2022, ed al relativo quadro normativo, avrebbe però valenza generale, trovando applicazione anche nei periodi successivi, pure al variare dei presupposti che regolano il credito d’imposta, come si legge tra le righe della risoluzione.

Ogni onere imposto al contribuente e diverso dai menzionati elementi costitutivi si collocherebbe così nella categoria degli adempimenti formali, suscettibile pertanto di sanatoria con la remissione in bonis, quand’anche, come per l’obbligo in analisi, si trattasse di un nuovo adempimento previsto dal legislatore solamente in seguito all’introduzione dell’agevolazione.

La critica che si vuole muovere alla risoluzione, allora, si incentra anche sulla pretesa valenza generale che viene attribuita ad una interpretazione, quella data con le risoluzioni richiamate, di una normativa in evoluzione, che è in effetti cambiata dopo che le circolari ne hanno fornito una lettura ricognitiva, prevedendo incentivi più cospicui a fronte della previsione di un onere informativo per i beneficiari.

Eppure dover informare l’amministrazione dell’ammontare del credito maturato, secondo la risoluzione in analisi, costituisce un obbligo secondario, trascurabile ai fini del diritto al sostegno contro l’innalzamento del costo dell’energia. E così i contribuenti che non abbiano potuto, così come quelli che se ne siano dimenticati, avvalendosi della remissione in bonis, hanno la possibilità di non perdere i crediti d’imposta per le spese sostenute per energia, gas e carburante durante il terzo e quarto trimestre del 2022.

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