L’agrivoltaico approda in Consiglio di Stato
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza del 30 agosto 2023, n. 8029
Con la sentenza n. 8029 del 2023, il Consiglio di Stato si è pronunciato, per la prima volta con sentenza di merito, sul tema del regime normativo da applicare ai progetti di installazione di impianti agrivoltaici.
La giurisprudenza amministrativa di primo grado, da quasi un anno, è granitica nel ritenere errata l’assimilazione dell’agrivoltaico al fotovoltaico e a tale indirizzo si è adattato anche il Supremo Consesso amministrativo nella sentenza in esame.
Nel caso di specie, infatti, i giudici di appello hanno confermato la sentenza di prime cure alla luce dell’attuale contesto normativo e fattuale.
Invero, da un lato, l’ontologica differenza tra fotovoltaico e agrivoltaico, dall’altro, la normativa nazionale ed europea in materia di energia e le recenti Linee Guida del 27 giugno 2022, hanno consolidato la necessità di trattare diversamente i due impianti.
Ciò, come evidenziato anche dalla giurisprudenza, è spesso difficile a fronte di vetusti Piani Paesaggistici Regionali e di forti lacune conoscitive: le innovazioni nel settore, invero, sono così veloci e repentine da superare in poco tempo il quadro normativo, rendendolo inadatto ad una efficace regolazione.
Fondamentale, è, pertanto, il ruolo delle amministrazioni in sede di conferenza di servizi che, per far fronte alle peculiarità dei diversi progetti, devono procedere ad una approfondita istruttoria evitando di applicare meccanicamente le norme previste per gli impianti fotovoltaici classici.
Infatti,
“Logico corollario della delineata differenza tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici è, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, quello secondo cui gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico”.
La sentenza in commento, nel solco della precedente giurisprudenza, ha correttamente posto l’accento sulle soluzioni per risolvere il vuoto normativo che spesso si crea a causa delle innovazioni nel campo della produzione di energie rinnovabili.
Le intrinseche differenze e agrivoltaico, infatti, devono essere valorizzate alla luce degli indirizzi normativi, dei principi nazionali ed europei e dell’obbiettivo di massima diffusione delle fonti energetiche naturali.
Insomma, anche quando il quadro normativo non riesce a stare al passo con il contesto fattuale, le amministrazioni devono comunque tenere a mente le peculiarità dei diversi impianti e valutare l’autorizzabilità dei progetti guardando ai reali effetti degli stessi sull’ambiente, sempre bilanciando i vari interessi contrapposti.
In ultimo, è bene precisare che nel tempo il quadro normativo è stato implementato ed è sempre più chiara e netta la preferenza per l’agrivoltaico, unica soluzione che consente di produrre energia garantendo la sfruttabilità del territorio su cui insiste.