Il sindacato amministrativo sulle valutazioni delle autorità preposte alla tutela del paesaggio

TAR Puglia, Bari, Sez. II, sentenza del 10 agosto 2023, n. 1070
20/09/2023

Con sentenza del 10 agosto 2023, n. 1070, il TAR Puglia ha definito il limite della sindacabilità giurisdizionale delle scelte tecnico discrezionali delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e del territorio in sede di conferenza di servizi per l’autorizzazione di impianti fotovoltaici.

l riguardo, in linea generale, va rilevato che ogni trasformazione del territorio implica, a cura dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, un giudizio di compatibilità del nuovo assetto teso a verificare se ed in quale misura le ulteriori opere vadano ad incidere sul contesto paesistico-ambientale.

Se è indubbio, infatti, che l’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, è, tuttavia, altrettanto evidente che le direttive di settore e la normativa interna fanno salvo l’esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità per la tutela del territorio.

Invero, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l’Amministrazione preposta alla tutela del paesaggio sia titolare di una discrezionalità tecnica e che, pertanto, la sindacabilità delle scelte è ristretta nei limitati confini del c.d. sindacato giurisdizionale debole, il quale può giungere ad esiti di annullamento solo per le ipotesi in cui dette scelte risultino essere manifestamente irrazionali, irragionevoli o palesemente contraddittorie.

Come evidenziato nella sentenza in commento

Nell’esercizio della funzione di tutela, l’obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare l’ambito territoriale vincolato nel quale si collochi l’opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell’area d’intervento.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha, infatti, precisato che “alla tutela del paesaggio (che il MIBAC esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione”, con la conseguenza che “il parere del MIBAC in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica”.

Tale conclusione è stata ricondotta direttamente all’art. 9 Cost. che, tutelando al massimo livello possibile il paesaggio, così come il patrimonio artistico e storico della Nazione, richiede alle Amministrazioni preposte l’espressione di valutazioni anzitutto tecnico-professionali e, solo in secondo luogo, eventualmente comparative e ponderative d’interessi.

Tale valutazione sarà, dunque, sindacabile in sede di giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo “esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione nonché sotto il profilo dell’adeguata motivazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 738/2019; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4466/2018).”

Insomma, la necessità di aumentare la produzione nazionale di energia per rendere il nostro paese maggiormente autonomo dalle fonti di energia inquinanti non deve portare all’esercizio di sindacati invasivi della sfera discrezionale delle amministrazioni in materie, come quella di specie, in cui il bilanciamento degli interessi in gioco è delicato e quantomai rilevante.

Ti può interessare anche: