20/12/2023

Nel contesto delle dinamiche energetiche e delle sfide legate all’aumento dei costi del gas, il decreto Energia (Dl 131/2023) ha recentemente prorogato l’agevolazione fiscale che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5% per le somministrazioni di gas metano destinate alla combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

L’articolo 1 di questo decreto, infatti, stabilisce chiaramente che le somministrazioni di gas metano per scopi civili e industriali, registrate nelle fatture emesse in base ai consumi stimati o effettivi dei suddetti mesi, sono soggette all’aliquota IVA agevolata del 5%. Questa agevolazione si estende anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica, quest’ultima prodotta mediante gas metano in ottemperanza a contratti di servizio energia come definiti dall’articolo 16, comma 4 del Dlgs 115/2008.

L’origine di questa agevolazione risale all’articolo 2 del decreto n. 130 del 27 settembre 2021, che ha introdotto una norma temporanea derogando dalle consuete disposizioni fiscali in materia di IVA. Tale norma stabiliva appunto che le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali sarebbero state soggette a un’aliquota IVA ridotta del 5%. Questa misura temporanea, inizialmente concepita come risposta emergenziale e transitoria, è stata prorogata più volte ed è attualmente in vigore anche per il quarto trimestre del 2023.

La relazione tecnica al decreto introduttivo, inoltre, sottolinea che l’aliquota IVA agevolata del 5% si applica senza distinzione dello scaglione di consumo, garantendo quindi benefici indipendentemente dalla quantità di gas utilizzata. La risoluzione 47/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli intenti del legislatore sul punto. La norma temporanea è stata invero introdotta per mitigare gli impatti dell’incremento dei costi del gas, mirando a ridurre il costo complessivo delle bollette per gli utenti. In coerenza con questa logica, continua l’Agenzia, non “è prevista alcuna differenziazione di aliquota basata sui diversi scaglioni di consumo, non rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria”.

Il chiarimento fornito dall’Amministrazione conferma che l’aliquota IVA agevolata del 5% si applica all’intera fornitura di gas al consumatore finale, registrata nelle fatture emesse durante il periodo di validità della norma temporanea. Inoltre, il legislatore, mediante l’articolo 1, comma 6 del sopracitato decreto Energia, ha chiarito che l’agevolazione si estende sia al teleriscaldamento che alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in base a contratti di servizio energia.

Ti può interessare anche: