Comunicazione dei dati all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico: ai fini del calcolo del termine di 90 giorni non rileva la data del pagamento.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sez. 1°, sentenza n. 154 del 3 agosto 2023
21/01/2024

Il dies a quo da cui calcolare il termine di 90 giorni previsto per la trasmissione all’ENEA dei dati relativi agli interventi di efficientamento energetico decorre dalla data risultante dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti. Non rileva, per contro, la data di pagamento delle singole fatture dei fornitori che hanno realizzato gli interventi. È quanto affermato dalla Corte di Giustizia di I grado di Reggio Emilia nella sentenza n. 154/1/2023 in relazione a interventi che beneficiano dell’ecobonus.

La controversia in esame originava dall’impugnazione di una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto in capo al contribuente, con riferimento al periodo d’imposta 2017, la detrazione per interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 1, commi 344-349 della l. n. 296/2006.

Secondo l’Amministrazione, il recupero si giustificava alla luce della tardiva comunicazione all’ENEA (i.e. oltre il termine di 90 giorni normativamente previsto) dei dati di cui all’art. 4, DM 19 febbraio 2007, che, secondo un’interpretazione particolarmente restrittiva della normativa in materia fatta propria dall’Agenzia delle Entrate in alcuni documenti di prassi e recentemente condivisa anche dalla Suprema Corte ([1]), determinerebbe la decadenza dall’agevolazione.

In dettaglio, stando a quanto si legge nella pronuncia, il termine di 90 giorni avrebbe dovuto essere computato a partire dalla data di fine lavori, la quale, ad avviso dell’A.F., coinciderebbe con il pagamento delle fatture dei fornitori che avevano eseguito gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica dell’immobile.

Sul punto, i Giudici di prima istanza, omettendo volutamente di pronunciarsi in ordine alla natura decadenziale (o meno) dell’inutile decorso del termine suddetto – sulla quale, peraltro, continuano a registrarsi orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito contrastanti, come dimostra da ultimo la sentenza n.141/03/2023 della CGT di I grado di Firenze, secondo cui l’invio tardivo non comporta la decadenza dal beneficio fiscale –, hanno chiaramente affermato che:

“non può essere condivisa … l’affermazione dell’Agenzia che fa decorrere i termini dal pagamento delle singole fatture degli artigiani che hanno installato gli impianti per la riqualificazione energetica”.

Secondo la CGT, invero, il dies a quo da cui computare il termine di 90 giorni va individuato nella data riportata all’interno della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità ordinaria (CEA), trasmessa in ossequio alle vigenti norme urbanistico/edilizie.

In assenza di tale comunicazione al Comune competente, infatti, gli interventi di riqualificazione energetica risulterebbero privi di legittimazione sotto il profilo edilizio/urbanistico; pertanto, è proprio facendo riferimento a tale comunicazione – e, più in generale, alle “comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti” – che deve essere individuata la data di fine lavori.

Tale soluzione, oltre che risultare sicuramente apprezzabile nella misura in cui consente al contribuente (e alle autorità preposte al controllo) di individuare una “data certa” di conclusione degli interventi agevolati cui agganciare il decorso del termine, appare altresì in linea con le posizioni precedentemente assunte dalla stessa Amministrazione finanziaria in diversi documenti di prassi ([2]), dall’ENEA ([3]) e, finanche, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in occasione della risposta ad interrogazione parlamentare n. 5/00784 del 28 giugno 2023.

Proprio nell’ambito di tale ultimo intervento, infatti, è stato ribadito che – come già chiarito con circolare n. 24/E/2020 – la data di inizio e la data di fine lavori sono comprovate, in linea di principio, dalle abilitazioni amministrative ovvero dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.

Muovendo da tali considerazioni, la CGT ha quindi accolto integralmente il ricorso della contribuente dal momento che, nel caso di specie, la trasmissione dei dati all’ENEA era stata effettuata entro il termine di 90 giorni dalla data di fine lavori, come risultante dalla comunicazione di agibilità trasmessa al Comune a chiusura degli interventi autorizzata con permesso di costruire (PdC).

Sul punto, sembra peraltro ragionevole ritenere che, alla luce dei chiarimenti di prassi e delle pronunce giurisprudenziali segnalati in precedenza, il medesimo effetto “certificatore” della data di fine lavori attribuito alla segnalazione di agibilità possa essere riconosciuto, più in generale, in tutti i casi in cui sia prevista la trasmissione di una comunicazione di fine lavori (CfL) e, dunque, anche nelle ipotesi in cui gli interventi siano autorizzati da un titolo abilitativo diverso dal PdC, quale la SCIA o la CILA.

Così individuato il termine iniziale da cui computare i 90 giorni con riferimento agli interventi che, per loro natura, richiedono il rilascio di abilitazioni amministrative, resta a questo punto da chiedersi come individuare la data di fine lavori per tutti gli interventi che, invece, non prevedano il rilascio di un titolo abilitativo (cc.dd. interventi in “edilizia libera”). In tali ultime ipotesi, sembra doversi fare riferimento – come da indicazioni di prassi – alla data di “collaudo” degli interventi, la quale potrebbe risultare non solo da una attestazione del direttore dei lavori ma, finanche, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’impresa che ha effettuato l’intervento (come avviene, ad esempio, nel caso della dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dall’installatore). Su tale ultima questione si auspica, ad ogni modo, un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione.

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[1] Ci si riferisce, in particolare, alle circolari nn. 7/E/2021, 7/E/2018, 38/E/2012, 3/E/2013 e, da ultimo, alla ris. n. 406/2023; nell’ambito delle pronunce di legittimità, si segnala, in particolare, l’ordinanza n. 34151/2022. Per ulteriori approfondimenti in ordine alla natura decadenziale (o meno) dell’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA, sia consentito rinviare ad altro contributo pubblicato su questo sito.

[2] Cfr. la ris. n. 244/E/2007, ove l’Agenzia aveva chiarito che il dies a quo deve essere individuato nel giorno del “collaudo” dei lavori, a nulla rilevando il momento di sostenimento delle spese; nello stesso senso, si vedano anche le più recenti circolari nn. 19/E/2020 e 28/E/2022.

[3] Cfr. la risposta n. 4.A alle FAQ – Risposte alle domande più frequenti – BONUS CASA, pubblicate nel 2019, reperibili su www.efficienzaenergetica.enea.it .

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