Il decreto CER (comunità energetiche rinnovabili)

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023
21/02/2024

Lo scorso 24 gennaio è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il Decreto CER, che mira alla promozione e allo sviluppo nel nostro Paese delle comunità energetiche rinnovabili (CER).

Con questa espressione si intende un insieme di cittadini, PMI, enti, autorità locali, etc., che condividono energia elettrica rinnovabile che sia nella disponibilità di uno o più soggetti associati alla comunità.

È quanto mai fondamentale incentivarne e finanziarne lo sviluppo, alla luce del loro indubbio impatto ambientale, sociale ed economico. Nello specifico, l’esistenza di comunità energetiche rinnovabili comporta vantaggi collettivi e individuali, contribuendo all’indipendenza energetica del Paese, all’abbattimento dei livelli di CO2, grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili, e consentendo a chi vi prende parte di abbattere i costi in bolletta e di accedere a contributi e incentivi.

Si analizzeranno ora, in sintesi, i contenuti di maggior rilievo.

Anzitutto, il Decreto promuove le CER con due importanti misure: da un lato, istituendo un contributo a fondo perduto, dall’altro, attraverso la previsione di una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa sull’intero territorio nazionale. I due benefici, è fondamentale sottolinearlo, sono fra loro cumulabili.

Per quanto riguarda il contributo a fondo perduto, che copre fino al 40% dei costi ammissibili, questo è specificamente finanziato dal PNRR, ed è rivolto allo sviluppo di comunità e configurazioni di autoconsumo realizzate in Comuni sotto i 5000 abitanti. La potenza massima agevolabile è di due gigawatt complessivi, fino al 30 giugno 2026.

Per accedervi, si pongono delle specifiche condizioni:

  • che le Comunità energetiche rinnovabili risultino costituite alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo in conto capitale;
  • una potenza massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW;
  • un avvio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda di contributo;
  • il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
  • il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto.

Per quanto concerne la tariffa incentivante sull’energia prodotta e condivisa sull’intero territorio nazionale, la potenza massima agevolabile è di 5GW, fino al 31 dicembre 2027. La tariffa, riconosciuta sulla quota parte di energia elettrica condivisa, è fissa per 20 anni e si compone di una parte fissa più una variabile. È inoltre prevista una maggiorazione tariffaria per gli impianti ubicati nel nord e nel centro Italia.

Per accedervi sarà necessario presentare domanda al GSE entro 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti.

Ai sensi del D.lgs. 199 del 2021, la tariffa incentivante potrà essere garantita a comunità energetiche rinnovabili, sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, sistemi di autoconsumo individuali di energia rinnovabile a distanza che utilizzino la rete elettrica di distribuzione.

Si potrà accedere alla suddetta tariffa solo se in possesso di precisi e determinati requisiti: è richiesto, ad esempio, che la potenza massima del singolo impianto o dell’intervento di potenziamento non superi 1 MW, e che le Comunità energetiche risultino costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi.

La portata e la rilevanza del Decreto in esame sono facilmente intuibili considerata l’importanza delle comunità energetiche: la previsione di contributi e tariffe incentivanti, infatti, rappresenterà auspicabilmente un volano per la creazione di nuove CER, con un aumento quindi significativo dei connessi benefici ambientali, economici e sociali.

Proprio per questa ragione, è forte l’attesa per l’approvazione da parte del Ministero, previa verifica di ARERA e proposta del GSE, delle regole operative per il riconoscimento degli incentivi, che dovrà avvenire entro 30 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto.

Il GSE, inoltre, metterà a disposizione documenti, guide informative e canali di supporto sul proprio sito istituzionale, nonché lancerà, in collaborazione con il MASE, una campagna informativa volta a portare a conoscenza dei consumatori i benefici del nuovo meccanismo. Entro 45 giorni dall’approvazione delle regole operative, il Gestore aprirà i portali attraverso i quali sarà consentito fare domanda di accesso agli incentivi.

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