22/03/2024

Com’è noto, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento, per il tramite dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, un prelievo a carico di taluni impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili volto al recupero di eventuali “eccedenze” realizzate per effetto delle oscillazioni del prezzo dell’energia elettrica.

Volendo qui richiamare brevemente il funzionamento di tale meccanismo, si deve sottolineare che esso ha come destinatari:

a) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 Kw che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza superiore a 20 Kw alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono ai meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Inoltre, il GSE, così come previsto dal comma 3 dell’art. 15-bis d.l. n. 4/22, calcola la

determinazione del quantum dovuto tenendo conto della differenza tra:

1. il prezzo di riferimento per ciascuna zona di merca ed il prezzo di mercato;

2. il prezzo di mercato pari:

i) per gli impianti di cui al punto sub a), al prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 e non esclusi nell’ambito di applicazione;

ii) per impianti di cui al punto sub b), alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022.

Laddove da tale calcolo dovesse emergere un saldo negativo, i produttori di energia elettrica sono tenuti a riversare al GSE l’extra-profitto realizzato in un dato periodo di riferimento.

In applicazione dell’art. 15-bis d.l. n. 4/22, il GSE ha provveduto ad emettere fattura nei confronti delle imprese interessate dalla misura in esame (si v., in proposito, le analisi contenute in questa rivista[1]).

Le modalità operative di cui sopra potrebbero dar luogo a criticità per le imprese agricole produttrici di energia, le quali sono soggette ad un peculiare regime fiscale:

  • se non superano i limiti di produzione sanciti dall’art. 1, co. 423 della L. n. 266/2005, le attività svolte da tali imprese sono considerate attività agricole connesse ex 2135 c.c. e, pertanto, soggette al regime di tassazione dei redditi agrari;
  • se, invece, dovessero superare i limiti di produzione sopra richiamati, l’art. 1, co. 1093 della L. n. 296/2006 prevede che il reddito delle imprese agricole produttrici di energia sia determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% “all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto”.

La domanda da porsi, allora, verte sulle modalità di calcolo della base imponibile su cui deve essere applicato il coefficiente del 25% previsto ai fini reddituali per le imprese soggette alla disciplina dell’art. 1, co. 1093 della L. n. 296/2006 e se – e con quale modalità – sia possibile tenere conto dell’eventuale recupero del contributo di cui all’art. 15-bis d.l. n. 4/2022 operato dal GSE.

Se, infatti, è indubbio che, per le imprese che determinino l’imponibile in via “ordinaria”, le modalità di recupero dei maggiori corrispettivi fatturati da parte del GSE (tramite, a seconda dei casi, emissione di una fattura o di una nota di variazione IVA) risultano, nella sostanza, indifferenti, non così si può dire per i soggetti che applichino il regime di forfettizzazione previsto dall’art. 1, co. 1093 della L. n. 296/2006; regime incentrato, come detto, su una base di calcolo che tiene conto esclusivamente dell’ammontare dei “corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto” e che, pertanto, non consentirebbe – a stretto rigore – di tenere conto delle fatture emesse da parte del GSE e volte a “recuperare” una quota parte dei ricavi realizzati dalle imprese agricole per effetto del maggior prezzo di vendita dell’energia elettrica.

Per evitare irragionevoli distorsioni e disparità di trattamento tra tali categorie di soggetti e le altre imprese soggette alla disciplina in esame, sembrerebbe dunque necessario concludere che l’ammontare delle “operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto” debba essere individuato al netto del riversamento al GSE del contributo di cui all’art. 15-bis d.l. n. 4/2022.

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[1] v. la nota redazionale e l’articolo di S. Supino, Il meccanismo di “compensazione a due vie” per i produttori di energia rinnovabile: lineamenti e criticità, pubblicati su questo sito, rispettivamente, il 28 giugno 2022 e il 13 ottobre 2022; l’articolo di A. La Rosa, Meccanismo di compensazione a due vie e adempimenti IVA, pubblicato su questo sito il 14 novembre 2022.

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