22/03/2024

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge n. 18 del 2024, che converte il d.l. n. 215 del 2023 (cd. “Milleproroghe”).

In primo luogo, una importante novità in materia di energia è rinvenibile all’articolo 3, comma 12-ter. In particolare, si tratta dell’estensione anche al biennio 2025/2026 della facoltà di cumulare i bonus casa per l’efficientamento energetico e i contributi regionali dedicati ai medesimi investimenti: un limite effettivo a tale possibilità sussisterà solo se espressamente previsto nella legge regionale che istituisce il contributo, e in ogni caso la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non dovrà superare il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.

In secondo luogo, con l’articolo 12, comma 2-bis, viene apportata una modifica al paragrafo 2-septies dell’articolo 6 del Decreto Legge n. 50/2022 al fine di estendere, fino al 31 dicembre 2024, il termine entro il quale è possibile realizzare, previa presentazione di una Dichiarazione di Inizio Lavoro Asseverata (DILA), determinati impianti fotovoltaici situati in aree di proprietà di strutture turistiche o termali.

La proroga riguarda impianti:

  • realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde;
  • la cui potenza massima non superi i 1.000 kWp;
  • destinati all’autoconsumo.

La procedura semplificata oggetto di proroga viene delineata dal comma 1 dell’articolo 6 del D.lgs. 199/2021: in sintesi, si prevede la presentazione, da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne abbia la disponibilità, di una dichiarazione, accompagnata da una relazione firmata da un progettista qualificato che attestante la conformità alle normative di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Rispetto a impianti situati in centri storici o aree soggette a tutela paesaggistica, sarà necessario accompagnare presentare anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà volta ad attestare, ad esempio, che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

Una particolare disciplina regola inoltre i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su tetti di edifici rurali, edifici ad uso produttivo e residenziale, o per quelli che sostituiscono tetti di edifici rurali e di altri edifici dove è stato rimosso l’eternit o l’amianto: in questi casi, alla dichiarazione devono essere allegati i documenti tecnici per la connessione alla rete elettrica, redatti dal gestore della rete. Tali progetti non sono soggetti a valutazioni ambientali o paesaggistiche.

La proroga di due misure così importanti e strategiche è fondamentale per proseguire il cammino verso un sempre maggiore efficientamento energetico degli edifici e una sempre maggiore diffusione degli impianti fotovoltaici, anche in zone economicamente strategiche come sono quelle afferenti ad aree di proprietà di strutture turistiche o termali.

La possibilità di cumulare i bonus, inoltre, può in qualche modo andare a compensare le conseguenze derivanti dallo smantellamento del cosiddetto “Superbonus”.

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