24/04/2024

Nel contesto dell’evoluzione energetica globale, l’adozione di fonti rinnovabili è diventata una priorità assoluta. L’Italia si sta distinguendo, tra le altre cose, con il suo “superbonus RSA”, un’innovativa misura fiscale introdotta dall’articolo 119, comma 10– bis, del Decreto Legge 34/2020, che offre incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici. Questa misura non solo promuove la sostenibilità ambientale, ma offre anche un vantaggio economico significativo per i soggetti del Terzo Settore che operano nel settore socio-sanitario e assistenziale[1].

Il terzo periodo del comma 16-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, infatti, permette l’applicazione di una detrazione al 110% sulle spese per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a una potenza di 200 kW[2], derogando così al limite dei 20 kW indicativo dell’esercizio di una attività commerciale abituale. Questo incentivo, valido fino al 31 dicembre 2025, costituisce una leva importante per gli enti del Terzo Settore che desiderano investire in energia solare. Attraverso questa disposizione, possono non solo ridurre i costi iniziali di implementazione, ma anche beneficiare di un ritorno economico continuo attraverso la produzione di energia pulita.

Ciò che rende questa misura ancora più vantaggiosa è la possibilità di moltiplicare i tetti massimi di spesa in base al numero di “unità immobiliari figurative”. Questo significa che gli enti del Terzo Settore possono ottenere un ulteriore aumento del tetto massimo di spesa in base alle dimensioni dell’immobile coinvolto nell’intervento[3]. Questo aspetto, unitamente all’aliquota agevolata del 110%, offre uno stimolo notevole per l’adozione di tecnologie solari nell’ottica di un maggior efficientamento energetico del paese.

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[1] Individuati dalla lettera d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, esercenti, come detto, attività socio-sanitaria e assistenziale.

[2] Sul punto, la ris. Agenzia delle Entrate 12 marzo 2021 n. 18  ha chiarito che il disposto dei primi due periodi del comma 16-ter  dell’art. 119 del DL 34/2020 implica che:

– “alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW spetta il Superbonus fino a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (nel caso di sistemi di accumulo nel distinto limite di euro 48.000 e, comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo), da ripartire in 5 (o in 4 per le spese sostenute nel 2022) quote annuali di pari importo;

– per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW (e fino a 200 kW) spetta la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, attualmente spettante nel limite di spesa di euro 96.000;

– entrambe le agevolazioni spettano nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto”.

[3] Nello specifico gli enti di cui alla lett. d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, esercenti attività socio-sanitaria e assistenziale, che effettuano interventi agevolati dallo “speciale superbonus RSA” di cui al comma 10-bis del medesimo art. 119, possono agevolare con il superbonus 110% l’installazione di impianti fotovoltaici sino a 200 kW su un ammontare massimo di spese agevolate pari a 2.400 euro (o 1.600 euro) per ogni kW di potenza dell’impianto e sino a un tetto massimo di 48.000 euro che può a suo volta essere moltiplicato per il numero di “unità immobiliari figurative” che risulta dal rapporto tra superficie complessiva dell’immobile B/1, B/2 e B/4 e superficie media di una unità immobiliare a destinazione abitativa.

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