Le regole operative del GSE relative al “Decreto CER”

Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 22 del 23 febbraio 2024
24/04/2024

Lo scorso 7 marzo sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 56 del 7 marzo 2024, le regole operative del GSE relative al “Decreto CER” che, approvato il 7 dicembre scorso, regolamenta gli incentivi connessi alla diffusione di forme di produzione e autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili.

Le Regole Operative si strutturano tenendo conto dei regimi di accesso alle agevolazioni, e sono così articolate:

  • Parte I: Inquadramento generale;
  • Parte II: Contributi in conto esercizio;
  • Parte III: Contributi in conto capitale;
  • Allegati;
  • Appendice.

Per ovvie ragioni di sintesi, in questa nota si metteranno in luce alcuni fra gli aspetti più salienti del Provvedimento (che si compone di più di 100 pagine), rimandando alla sua lettura per un’analisi più approfondita.

Anzitutto, le Regole, nella Parte I, riportano le tipologie di configurazioni che, ai sensi del TIAD (Testo Integrato sull’Autoconsumo Diffuso) sono ammesse al servizio per l’autoconsumo diffuso, e quelle che ai sensi del Decreto CER accedono, rispettivamente, alla tariffa incentivante e ai benefici della misura PNRR, fornendo un quadro generale estremamente utile ai fini operativi.

Per quanto concerne la seconda Parte delle Regole, assume un carattere saliente la definizione di “soggetto referente”, ovvero “il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio”.

Ai fini dell’accesso alla tariffa incentivante, inoltre, mentre gli impianti eolici, idroelettrici, a biogas, etc. potranno essere composti anche da componenti rigenerati, per quanto concerne i fotovoltaici questi dovranno essere realizzati solo con componenti di nuova costruzione, e fra le configurazioni ammesse ai benefici possono rientrare anche sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica delle auto elettriche. Potranno allo stesso tempo accedere alla tariffa anche gli impianti che producano una quota di energia da fonti non rinnovabili in una quota non superiore al 5%.

Discorso diverso vale, invece, per gli impianti costruiti entro il 15 dicembre 2021: questi possono sì far parte delle configurazioni ammesse ai benefici, ma non potranno godere della tariffa incentivante.

Come indicato al Paragrafo 1.2.1.6, la tariffa incentivante non è cumulabile con: altre forme di incentivo in conto esercizio; Superbonus; contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili e altre forme di sostegno pubblico costituenti un regime di aiuto di Stato e diversi dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.

Sono previste regole stringenti per quanto riguarda la membership delle CER ai fini dell’accesso agli incentivi: nello specifico, queste dovranno essere composte da clienti finali e/o produttori che siano soci o membri di uno stesso soggetto giuridico (la comunità), e non potranno esserne soci o membri grandi imprese, bensì solo PMI, associazioni, amministrazioni comunali, etc.

Al paragrafo 1.2.2.2 delle Regole sono individuati analiticamente i requisiti e gli elementi che devono figurare nello Statuto o nell’atto costitutivo delle CER.

Nel secondo capitolo della prima parte del documento in esame viene individuata la procedura per l’accesso alla tariffa incentivante. In particolare, un ruolo di prim’ordine viene assegnato al Referente, chiamato all’invio in forma telematica della richiesta sull’apposito portale informatico del GSE, a seguito del quale il GSE è chiamato ad avviare una istruttoria di valutazione, che in caso di esito positivo porterà alla stipula di un contratto articolato sullo schema delineato dall’allegato numero 5.

La terza parte delle Regole è dedicata invece, come prima accennato, al Contributo PNRR, facendo con ciò riferimento a un contributo in conto capitale dedicato alle CER e ai gruppi di autoconsumo che si trovino in Comuni con una popolazione sotto i 5.000 abitanti.

I requisiti che le configurazioni devono assumere per poter accedere al contributo sono indicate nel paragrafo 1.1.1, cui si rinvia.

La figura centrale per quanto concerne il contributo PNRR è quella del soggetto beneficiario: questi, infatti, è colui cui è demandato l’invio della richiesta di accesso al contributo in esame, nonché il soggetto che sostiene gli investimenti fatti per realizzare/potenziare l’impianto. I modelli e la documentazione da riportare in sede di presentazione della domanda sono indicati negli allegati 2 e 3.

Le regole operative, all’allegato E, indicano le spese ammissibili e i limiti di costo.

Da un punto di vista procedurale, è previsto che, decorsi non oltre 30 giorni dalla stessa, i soggetti beneficiari comunichino al GSE la data di avvenuto avvio dei lavori, affinché si avviino le fasi di istruttoria e valutazione, all’esito positivo delle quali verrà emanato un decreto di concessione del contributo, che viene riconosciuto nei limiti del 40% della spesa ammissibile.

Da questa breve panoramica offerta, emerge il carattere di assoluta utilità delle Regole operative elaborate dal GSE: queste, infatti, precisando i requisiti, le procedure e le modalità di accesso agli incentivi, agevolano i cittadini e gli enti interessati alla realizzazione e gestione di queste innovative realtà energetiche, rappresentando un importante volano per lo sviluppo delle CER nel nostro Paese.

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