Energia elettrica e gas naturale – chiarimenti sulle dichiarazioni per l’anno 2023
circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 28.3.2024 n. 8
Con la circolare n. 8 del 28 marzo 2024 l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti operativi sulla compilazione delle dichiarazioni annuali per il gas naturale e per l’energia elettrica da presentare con riferimento all’anno d’imposta 2023.
In particolare, l’Agenzia ha dapprima chiarito che nell’“Elenco Propri Fornitori e Clienti”, il venditore deve indicare, distintamente:
- ciascuno dei reseller tramite cui ha operato, indicando le quantità utilizzate, nell’anno di riferimento, per l’emissione della bolletta, “relativamente ai POD/PDR in cui non ha rivestito la qualifica di utente della distribuzione”;
- ciascuno dei cedenti da cui è stato acquistato il prodotto, specificando “le quantità dallo stesso acquistate come risultanti dalle fatture ricevute nell’anno”;
- ciascuno dei distributori locali (fornitori), indicando le quantità ricevute presso i PDR/POD “in cui il venditore è stato contestualmente controparte commerciale ed utente della distribuzione”.
In proposito, l’Agenzia ha altresì specificato che per “reseller” deve intendersi il soggetto che si interpone fra distributore e venditore al fine di trasmettere al secondo i dati ricevuti dal primo, per la successiva emissione della bolletta al consumatore finale.
Inoltre, l’Agenzia ha fornito i seguenti chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti dalle diverse Associazioni di categoria:
1. nel campo “Numero utenze” della dichiarazione annuale (nei quadri per l’EE o per il GN fatturati), devono essere inserite le “utenze fatturate”, vale a dire il numero di POD/PDR relativamente ai quali sono state rilasciate al consumatore finale bollette, nell’anno di riferimento, sulle quali è esposta la liquidazione dell’accisa che il venditore è tenuto a pagare all’erario, con le previste modalità;
2. la compilazione del campo “Numero di utenze” dei quadri J, L ed M per l’EE e dei quadri E, F e G per il GN ciascun POD/PDR deve essere conteggiato una sola volta ed in ragione dell’uso prevalente, vale a dire coerentemente con la modalità di conteggio delle utenze previsto per le comunicazioni mensili;
3. il POD delle abitazioni di residenza anagrafica con fornitura il cui impegno di potenza non è superiore a 3kW dovrà essere conteggiato una sola volta, in ragione dell’uso prevalente, da identificarsi in una delle tre destinazioni di cui alle righe “L9”, “M1” o “M3” del “Prospetto annuale dell’ee consumata in proprio o fatturata”;
4. i POD per i quali nel corso dell’anno siano stati fatturati consumi ordinari e consumi in frode dovranno essere conteggiati una sola volta, in ragione dell’uso prevalente;
5. nel “Prospetto annuale dell’ee commercializzata” di cui al quadro I, tipologia Q, nel campo “Codice identificativo acquirente / distributore” va indicato il codice di accisa dell’officina elettrica o del soggetto obbligato per uso proprio, al quale il venditore ha ceduto energia elettrica nel corso dell’anno (e non il codice identificativo del distributore);
6. nel caso di venditore che abbia operato sia come controparte commerciale sia come utente della distribuzione, la fonte da cui ricavare le quantità da indicare nell’apposito campo dell’“Elenco propri fornitori e cedenti” sono desunte dai dati dei misuratori installati presso i POD/PDR in cui il venditore ha operato come utente della distribuzione;
7. in caso di officina di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili, il codice da utilizzare nel campo “Codice identificativo fornitore / cedente” dell’“Elenco propri fornitori e cedenti” in caso di generazione con gas naturale è il codice d’accisa del venditore che ha proceduto alla fatturazione del gas naturale presso il PDR dell’officina;
8. la compilazione del campo “Codice identificativo fornitore / cedente” dell’“Elenco propri fornitori e cedenti” è previsto anche per le officine di produzione con impianti di cogenerazione, anche ad alto rendimento, alimentati a gas naturale, con le medesime modalità di cui alla precedente domanda;
9. nel caso di officine elettriche di produzione da fonti non rinnovabili che hanno asservito un deposito di GNL per l’alimentazione dell’impianto di generazione, nel campo “Quantità [kwh]” dell’“Elenco propri fornitori e cedenti” deve essere riportata l’energia associata ai volumi usciti dal deposito verso l’impianto di generazione, usualmente desunti dalle letture del contatore di misura a servizio esclusivo dell’impianto medesimo;
10. per quanto riguarda la compilazione dell’“Elenco propri fornitori e cedenti” da parte delle officine di produzione da fonti non rinnovabili, l’esercente i termovalorizzatori che utilizzano i rifiuti per la produzione di energia elettrica è tenuto ad indicare l’energia associata ai prodotti di origine fossile (Gasolio e Gas Naturale) utilizzati nell’impianto di generazione, anche se utilizzati solo per gli avviamenti; inoltre, dovranno essere utilizzate due distinte righe, una per ciascun prodotto energetico;
11. sia per il settore d’imposta dell’energia elettrica (Quadro P), sia per il settore d’imposta del Gas Naturale (quadro I), per ciascuna provincia a cui la liquidazione si riferisce, la valorizzazione del campo “Mese di inizio attività” segue la seguente regola:
a) valore “0”: il soggetto dichiarante era già attivo, nella provincia a cui la liquidazione si riferisce, alla data del primo gennaio dell’anno di riferimento;
b) valori da “1” a “12”: il soggetto dichiarante ha iniziato l’attività, nella provincia a cui la liquidazione si riferisce, nel mese corrispondente al valore;
12. la tipologia di utilizzo “I”, da valorizzare obbligatoriamente con il valore fisso “Q”, deve essere ancora utilizzata dal venditore, nei casi assolutamente residuali di POD con consumi non assoggettati all’aliquota massima di imposta e non rientranti nelle altre tipologie di utilizzo (di cui ai quadri J, L e M);
13. per gli impianti di produzione di energia elettrica con cessione totale o parziale alla rete, la tipologia di uscita dell’energia elettrica da utilizzare nel quadro “g – energia elettrica uscente” è la “b – vettoriamento verso altre infrastrutture (reti di trasmissione o di distribuzione)”;
14. nell’“Elenco propri fornitori e cedenti”, per l’identificazione del cedente, il campo deve essere valorizzato:
a) con la partita IVA ovvero, ove non disponibile, con il codice fiscale, se il cedente ha stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
b) con la sigla dello Stato comunitario o extra comunitario, rispettivamente se il cedente ha stabile organizzazione nella UE o all’estero.
15. per l’identificazione del fornitore nell’elenco di che trattasi il campo “Codice identificativo fornitore e cedente” deve essere valorizzato, sia per le dichiarazioni dell’EE sia per quelle del GN, con il codice ditta nazionale del distributore rilasciato ai sensi delle determinazioni direttoriali per le comunicazioni mensili e non il codice ditta dell’impianto/rete presso cui è ubicato il POD/PDR;
16. nell’“Elenco propri fornitori e cedenti” i quantitativi di EE ricevuti dai fornitori devono tenere conto – oltre che della “tipologia di vendita” M del quadro I – anche della “tipologia di vendita” Q del medesimo quadro;
17. per la dichiarazione del distributore non è necessario l’inserimento nel quadro B del “Codice catastale del comune” relativo alla società servita quale utente della distribuzione;
18. per le tipologie di vendita D e P, rispettivamente relative al GN o all’EE, l’acquirente deve essere indicato con il proprio codice di accisa, qualora sia un venditore. Viceversa, l’acquirente deve essere indicato tramite la propria partita IVA. Qualora il venditore che presenta la dichiarazione non disponga del codice di accisa del proprio acquirente (che è, a sua volta, venditore) è, comunque, tuttora consentito, sia per il settore del GN sia per quello dell’EE, di identificare l’acquirente con la relativa partita iva;
19. circa le addizionali comunali/provinciali ancora addebitate per effetto di conguagli – in ragione dell’eliminazione dei relativi quadri di riferimento, previsti dai modelli dichiarativi precedenti – il venditore che dovesse incorrere nella fattispecie sopra delineata dovrà fornirne apposita comunicazione all’Ufficio delle dogane competente che ha rilasciato l’autorizzazione alla vendita, fornendo i relativi elementi istruttori, ivi incluse eventuali eccezioni di intervenuta prescrizione ricevute dal consumatore finale.
Infine, la Circolare specifica che le precisazioni in essa contenute trovano applicazione senza alcun pregiudizio delle dichiarazioni annuali sino a quel momento inviate dai soggetti obbligati, sia nel settore dell’Energia Elettrica sia in quello del Gas Naturale, nel rispetto del termine del 2 aprile 2024.
Inoltre, viene chiarito che, in applicazione dell’art. 3, comma 2, della legge 212/2000, qualora si renda necessaria la correzione di taluni dei dati oggetto delle presenti precisazioni e già dichiarati nel rispetto del predetto termine, il soggetto obbligato potrà effettuare le necessarie rettifiche alla dichiarazione, con le modalità consolidate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tale Circolare (i.e. 28 marzo 2024).