27/05/2024

Il decreto Agevolazioni fiscali DL n. 39/2024, attualmente in fase di conversione, ha introdotto nuovi adempimenti per i cantieri Superbonus, restringendo ancor di più l’ambito di applicazione di una misura già fortemente compressa dalle ultime decisioni Governative.

Con l’introduzione di tale decreto, la lunga lista di adempimenti necessari per l’esecuzione degli interventi che danno diritto all’agevolazione Superbonus diviene ancora più ricca.

Tale provvedimento, infatti, ha previsto sia in caso di interventi di efficientamento energetico che antisismici la trasmissione all’ENEA, o al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche”, gestito dal dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di tutte le informazioni relative all’ammontare delle spese sostenute e/o previste con le relative percentuali di detrazione.

Si rammenta che l’omessa trasmissione di tali dati comporta ingenti sanzioni amministrative nel caso di interventi già in esecuzione, mentre per i lavori ex novo la stessa implicherebbe la totale decadenza dall’agevolazione fiscale.

Più nello specifico, l’art. 3 DL n. 39/2024 dispone, come detto, l’obbligo di trasmissione di nuove ed ulteriori informazioni con la finalità di monitorare le spese relative all’Eco e Sisma bonus sostenute al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto) e quelle che in ottica previsionale si andranno a sostenere nel periodo compreso tra il 30 marzo 2024 e il 31 dicembre 2025.

Essenzialmente, il nuovo adempimento sancito al comma 1 del citato articolo 3, prevede che:

“al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetica agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;

d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).”

La disposizione chiarisce che sono tenuti ad effettuare la trasmissione di tali informazioni i soggetti che:

  • entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del DL n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • hanno presentato la CILAS di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del DL n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Si ritiene opportuno specificare che il contenuto, le modalità e i termini delle menzionate comunicazioni saranno definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 29 maggio 2024 (60 giorni dall’entrata in vigore del DL 39/2024).

Di particolare rilevanza risulta essere, poi, il comma 5 del già citato provvedimento, il quale prevede sanzioni non di poco conto per chi omette la trasmissione dei dati sopra descritti.

Nel dettaglio, la norma stabilisce che l’omessa trasmissione delle informazioni, nei termini individuati, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000,00.

In luogo di detta sanzione, per gli interventi relativamente ai quali la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, il mancato invio dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione e non si applicano le disposizioni in materia di remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1 del DL n. 16/2012.

Alla luce di quanto fin qui riportato, ed in conclusione, va tuttavia specificato che esistono delle criticità già sollevate da ENEA nel corso dell’audizione alla Commissione Finanze del Senato del 10 aprile, le quali sono state messe in risalto con la speranza che siano risolte in sede di conversione.

Si è, infatti, rilevato che molte delle informazioni da trasmettere sono già in possesso dell’ente, pertanto si andrebbe a creare una inutile duplicazione documentale e di dati (es. dati catastali dell’immobile già contenuti nelle asseverazioni sia a SAL che finali). Tuttavia, la maggiore criticità riscontrata riguarda quei soggetti che hanno già trasmesso l’asseverazione di chiusura dei lavori corredata della relativa polizza dell’asseveratore, la quale sarà sicuramente scaduta alla data dell’integrazione.

In tal caso, il tecnico sarebbe obbligato a stipulare una nuova polizza, o quantomeno un’estensione di quella in essere (ma scaduta), solo per inserire le informazioni aggiuntive previste dal novellato adempimento.

La soluzione prospettata potrebbe essere quella per cui l’integrazione si applichi solo a coloro i quali non abbiano trasmesso ancora l’asseverazione finale alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al quale è rimessa la definizione dell’iter operativo.

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