Il Consiglio di Stato sul bilanciamento fra interesse pubblico e privato nell’installazione di fonti di energia rinnovabile
Consiglio di Stato, Sentenza n. 4766 del 2024
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 4766 del 2024, si è pronunciato sull’appello proposto contro una pronuncia con la quale il TAR Basilicata aveva respinto il ricorso di una Società contro il diniego di autorizzazione unica da parte della Regione per la realizzazione di un impianto eolico.
Nello specifico, la Società riteneva che la Regione non avesse correttamente bilanciato gli interessi in gioco, privilegiando esclusivamente il valore paesaggistico a discapito di altri interessi rilevanti, su tutti quello alla produzione di energia tramite fonti rinnovabili. In altri termini, secondo la Ricorrente l’Amministrazione regionale avrebbe dato un peso eccessivo alla tutela del paesaggio, omettendo di considerare adeguatamente gli interessi antagonisti, quali la sostenibilità ambientale e l’energia rinnovabile.
Questo argomento è stato giudicato fondato dal Consiglio di Stato, che ha richiamato alcune fra le sue più recenti pronunce in materia (Cons. di Stato, sez. VI, sentenza n. 10624/2022 e sentenza n. 8167/2022): tali sentenze sottolineano la necessità di una valutazione equilibrata e pluralistica degli interessi, conforme ai principi di imparzialità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
Il Consiglio di Stato, sulla scorta di tali valutazioni di principio, ha censurato la circostanza per cui il provvedimento impugnato si basava unicamente sul parere della Soprintendenza, senza che emergesse in concreto la prova di una reale dialettica tra i diversi interessi coinvolti. Questo approccio unilaterale, secondo il Supremo consesso amministrativo, contrasta con il dettato costituzionale, che non prevede una preminenza assoluta della tutela paesaggistica rispetto ad altri interessi, come quello alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche e soprattutto alla luce della recente riforma degli articoli 9 e 41 della Carta costituzionale. Questo cambiamento normativo, infatti, rafforza l’argomento secondo cui l’intervento umano può contribuire alla definizione del paesaggio, purché compatibile con i valori paesaggistici.
Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso in appello, ha annullato il provvedimento regionale impugnato, rilevando un difetto di istruttoria e la mancanza di una adeguata comparazione degli interessi, chiarendo tuttavia che ciò non implica automaticamente un esito favorevole alla società in sede di riedizione del potere, ma impone esclusivamente la necessità di una nuova istruttoria motivata.
La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un’importante affermazione della necessità di un’istruttoria amministrativa approfondita e imparziale. Essa ribadisce, infatti, che la tutela del paesaggio deve essere bilanciata con altri interessi costituzionalmente rilevanti, come la promozione delle energie rinnovabili.
Il caso appena esaminato evidenzia l’importanza di una governance ambientale che integri sostenibilità e tutela del patrimonio, senza attribuire priorità assolute ad alcuno degli interessi in gioco, e la Sentenza che ne è derivata potrà di certo fungere da precedente significativo per future controversie analoghe, orientando le amministrazioni pubbliche verso una maggiore attenzione alla bilanciata valutazione degli interessi coinvolti nelle decisioni relative alle autorizzazioni ambientali, anche alla luce del rinnovato dettato costituzionale.