Bonus edilizi: per il sostenimento della spesa rileva l’ordine di bonifico

Risposta a interpello n. 137 del 20 giugno 2024, Agenzia delle Entrate
24/07/2024

Con la risposta a interpello n. 137 del 20 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta imputazione “temporale” delle spese sostenute, mediante bonifico bancario, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica ex art. 119 del d.l. n. 34/2020.

In particolare, l’Agenzia ha precisato che, in applicazione del principio di cassa, la spesa per gli interventi “agevolati” si considera sostenuta nel momento in cui viene disposto l’ordine di pagamento mediante bonifico alla banca.

Il caso sottoposto all’esame dell’Agenzia riguarda taluni interventi c.d. “trainanti” realizzati sulle parti comuni dell’edificio di un condominio “minimo” privo di amministratore, per i quali il condomino incaricato ha effettuato il pagamento delle spese mediante bonifici bancari. Considerato che nelle contabili bancarie viene riportata come “data di inserimento” il 30 dicembre 2023, come “data di esecuzione” il 2 gennaio 2024 e come “data valuta” il 3 gennaio 2024, l’istante ha quindi chiesto all’Agenzia di chiarire se il sostenimento delle spese ai fini dell’accesso al Superbonus nella misura del 110% deve considerarsi avvenuto entro il 30 dicembre 2023.

A tal proposito, l’Agenzia ha innanzitutto ricordato che in termini generali:

“ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento […] per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono” (cfr. circ. n. 24/E del 2020, par. 4).

Più nello specifico, con riferimento alle spese relative agli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, la stessa ha poi ribadito che:

“ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta […] rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino” (cfr. circ. n. 17/E del 2023, pag. 78).

In questo contesto, secondo l’Agenzia, in caso di pagamento effettuato con bonifico bancario, le spese devono considerarsi sostenute nel momento in cui viene dato l’ordine di pagamento alla banca, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.

A supporto di tali conclusioni, l’Agenzia ha richiamato la risposta fornita nel corso dell’evento “Telefisco” del 1° febbraio 2024, con la quale ha riconosciuto, con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante pagamenti effettuati con bonifico bancario, che “in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca”.

A questo riguardo, è stata richiamata la risoluzione n. 77/E del 23 aprile 2007 riguardante il trattamento fiscale dei contributi previdenziali e assistenziali dei professionisti versati online mediante l’utilizzo della carta di credito; con tale documento di prassi, in particolare, è stato chiarito che “il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito” e, di conseguenza, “i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante e il delegato, irrilevante ai fini fiscali”.

Sulla scorta di tali precisazioni, l’Agenzia ha dunque ritenuto, nel caso dell’interpello, che le spese per la realizzazione degli interventi agevolati possono considerarsi sostenute nel 2023 e, quindi, rientrare nel campo di applicazione del «Superbonus 110%», posto che è in tale annualità che il condomino incaricato ha disposto l’ordine di pagamento mediante bonifico alla banca, a nulla rilevando – per l’ordinante – che l’esecuzione del bonifico sia avvenuta nel 2024.

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