24/07/2024

C’è grande attesa per la pubblicazione definitiva di Transizione 5.0, il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che dovrebbe riconoscere un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Il provvedimento stanzia risorse del Pnrr per oltre 6 miliardi di euro. Al momento la bozza del decreto attuativo è al vaglio della Corte dei Conti. Non è da escludere, tuttavia, che a causa della particolare complessità delle materie trattate, la pubblicazione definitiva slitti a settembre.

Come noto, il Governo a inizio marzo ha approvato il d.l. n. 19/2024, con il quale si approvava il Piano Transizione 5.0. Con esso si stabiliva che entro 30 giorni il Ministero delle imprese e del Made in Italy avrebbe dovuto licenziare, sentito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, oltre che il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la necessaria copertura finanziaria, il decreto attuativo dello stesso Piano. Il ruolino di marcia al momento non è stato rispettato e i tempi si sono decisamente allungati, per un provvedimento atteso con grande interesse da parte del mondo delle imprese. Il testo del decreto al momento non è ancora definitivo e tra gli addetti ai lavori circola una bozza, il cui contenuto non si esclude che possa, medio tempore, subire qualche “maquillage” tecnico, in particolare per esigenze di spesa e di rispetto dei conti pubblici. In ogni caso, i lineamenti fondamentali del decreto, che andremo ora brevemente ad esaminare, dovrebbero rimanere intatti.

Come sopra accennato, Transizione 5.0 introduce un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Per “consumi energetici”, secondo la definizione contenuta nello stesso decreto, si deve intendere l’energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici utilizzati, comprensiva di quella autoprodotta da fonti rinnovabili, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio tramite i coefficienti di conversione definiti dalla Circolare del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2014.

Per quanto riguarda i beneficiari, è specificato che tale credito spetta, in via generale, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica.

La parte sicuramente più importante del decreto riguarda i progetti di innovazione oggetto del credito d’imposta. Il testo stabilisce che sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione aventi i seguenti requisiti:

1. un requisito temporale, in quanto devono essere stati avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025;

2. un requisito di tipo oggettivo, dovendo avere ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa (secondo una serie di allegati indicati dal decreto) tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Nell’ambito del progetto di innovazione, possono usufruire del beneficio anche:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva);

b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;

Infine, viene specificato che sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. Per quanto riguarda l’entità del credito, gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

La normativa, al fine di garantire il rispetto dell’ambiente in linea con le politiche euro-unionali sul tema, esclude una serie di progetti dal credito d’imposta. Si citano, a mero titolo di esempio e senza alcuna pretesa di esaustività, i seguenti progetti di innovazione:

I. progetti di innovazione destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

II. progetti di innovazione destinati ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori a determinati parametri;

III. progetti destinati ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

IV. attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Altra novità importante del decreto è la possibilità di agevolare le spese per attività di formazione del personale, nell’ambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore.

Per quanto riguarda la misura del beneficio, viene previsto un complesso sistema di determinazione del “quantum” del credito d’imposta. In particolare, il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti effettuati e della riduzione dei consumi energetici conseguita, nell’ambito di ciascun progetto di innovazione. La forbice prevista varia dal 35% (per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro) a un massimo pari al 45% (per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro).

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