24/09/2024

La risposta all’interpello n. 140 del 24 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate affronta un tema di grande rilievo legato al Superbonus 110%, concentrandosi in particolare sull’applicazione dello sconto in fattura in caso di scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) e al successivo invio del documento rettificato.

Nel caso specifico, il 28 dicembre 2023 l’istante ha emesso una fattura elettronica relativa al Superbonus 110%, con applicazione dello sconto integrale. Tuttavia, questa fattura è stata inizialmente scartata dal sistema SdI e successivamente rinviata con lo stesso numero e data. L’istante chiede se la fattura, nonostante lo scarto iniziale, possa essere considerata emessa nel 2023 e quindi beneficiare dell’aliquota del 110%, o se debba essere considerata ai fini dell’anno 2024 con una percentuale ridotta.

L’istante ritiene che, poiché la trasmissione della fattura allo SdI è avvenuta entro il 31 dicembre 2023, dovrebbe essere applicata l’aliquota del 110%. La ragione di tale interpretazione è che lo scarto e il successivo reinvio non dovrebbero invalidare la data di primo invio.

L’Agenzia delle Entrate nella sua risposta ha confermato che una fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio (SdI) non ha giuridica esistenza fino a quando non viene corretta e reinviata. Tuttavia, se il problema che ha causato lo scarto viene risolto entro cinque giorni dalla ricezione del messaggio di scarto e la fattura viene nuovamente inviata con lo stesso numero e data, essa è considerata tempestivamente emessa. Pertanto, se una fattura scartata viene corretta e rinviata entro i termini previsti, la data di emissione è considerata quella dell’invio originale. Questo significa che la fattura può essere considerata emessa nel 2023 e beneficiare dell’aliquota del 110%, a condizione che tutti gli altri requisiti normativi per lo sconto in fattura siano rispettati. In sintesi, la soluzione prospettata dall’istante è corretta, purché la fattura rispetti i requisiti legali e sia stata trasmessa entro i termini stabiliti.

L’Ufficio ribadisce così una posizione consolidata, come testimoniato anche dalla precedente risposta ad interpello n. 103/2024.

In questo caso l’istante aveva trasmesso il 30 dicembre 2023 una fattura elettronica relativa a lavori agevolati dal Superbonus 110% utilizzando il canale SdI. Tuttavia, a causa della presenza di caratteri speciali non conformi, la fattura era stata scartata dal sistema per un errore formale. La società ha quindi corretto il documento e lo ha ritrasmesso nei primi giorni di gennaio 2024, mantenendo lo stesso numero e la stessa data della fattura originaria. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che una fattura scartata dallo SdI non può considerarsi giuridicamente emessa. Tuttavia, viene previsto un meccanismo di correzione che consente di inviare nuovamente la fattura entro cinque giorni dalla notifica dello scarto. Se il documento corretto viene trasmesso entro questo termine, mantenendo la stessa data e numero della fattura originaria, essa si considera validamente emessa alla data originaria. Questo principio è stato sancito in diverse circolari, tra cui la Circolare n. 13/E del 2018 e la Circolare n. 23/E del 2022, che confermano che la correzione di errori meramente formali, come nel caso in esame, non compromette la validità e la tempestività della fattura.

Uno degli aspetti più delicati chiariti dall’Agenzia riguarda il momento in cui si considera sostenuta la spesa, soprattutto in relazione all’opzione dello sconto in fattura. Di norma, secondo il principio del criterio di cassa, le spese si considerano sostenute al momento del pagamento. Tuttavia, nel caso di sconto integrale in fattura, non essendoci un pagamento diretto, occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura stessa. Questa data diventa quindi determinante per stabilire l’anno fiscale di riferimento per la detrazione, così come chiarito dalla Circolare n. 30/E del 2020. In sostanza, la data di emissione della fattura coincide con l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e, di conseguenza, con il momento in cui il beneficio fiscale diventa operativo. Questo aspetto riveste particolare importanza, poiché stabilisce il collegamento tra la data di emissione della fattura e l’aliquota del Superbonus applicabile.

In conclusione, le risposte dell’Agenzia delle Entrate offrono un chiarimento essenziale riguardo all’interazione tra le regole di fatturazione elettronica e l’applicazione delle agevolazioni fiscali, specialmente in merito al Superbonus. La possibilità di correggere tempestivamente una fattura scartata dallo SdI senza perdere il beneficio fiscale rafforza il principio che l’errore formale, se prontamente sanato, non inficia il diritto a fruire delle detrazioni.

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