Il TAR Lombardia sul parco fotovoltaico di Torre Boldone
Tar Lombardia, Brescia, sezione ii, sentenza n. 728 del 2024
Il TAR Lombardia, Brescia, con la Sentenza n. 728 del 2024, si è recentemente pronunciato sul progetto del parco fotovoltaico di Torre Boldone.
La sentenza in esame prende le mosse dall’impugnazione, da parte del Parco dei Colli, dell’autorizzazione concessa dal Comune di Torre Boldone, sulla scorta di tre motivi:
- che l’area interessata dall’impianto fotovoltaico fosse sottoposta a vincolo paesaggistico, e che l’autorizzazione rilasciata dal Comune avrebbe richiesto il preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici, che non era stato ottenuto;
- che ai sensi dell’art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199 del 2021, l’area scelta per ospitare il parco fosse inidonea a ospitare impianti di questo tipo, in quanto situata a meno di 500 metri da beni culturali tutelati;
- che il Comune avrebbe omesso di comunicare adeguatamente il preavviso di diniego dell’istanza di autotutela presentata dal Parco, violando così i principi di trasparenza e leale collaborazione tra le amministrazioni.
Il Comune di Torre Boldone respingeva tali obiezioni, sostenendo che le norme del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco avevano solo carattere di indirizzo e che l’area era idonea per legge alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Inoltre, il Comune evidenziava l’assenza di un interesse pubblico sufficiente a giustificare l’annullamento dell’autorizzazione già concessa, che avrebbe leso l’affidamento legittimo della Società che aveva già avviato i lavori di costruzione.
Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione delle norme che disciplinano i vincoli paesaggistici e le aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici.
In particolare, è necessario sottolineare che l’art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Territoriale di Coordinamento (PCT) del Parco dei Colli di Bergamo, approvato nel 2022 proprio con la funzione di armonizzare la pianificazione urbanistica dei comuni interessati con la protezione dei valori paesaggistici del territorio, disciplina le “aree esterne” al Parco, tra cui quelle di interesse ambientale per la rete ecologica, come quella oggetto della controversia, e le sottopone a vincolo paesaggistico in base all’art. 142 del Codice dei beni culturali.
D’altro canto, l’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 stabilisce i criteri per individuare le aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, escludendo quelle sottoposte a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 e quelle situate entro una fascia di rispetto di 500 metri dai beni culturali tutelati.
Nel merito, il giudice ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura principale relativa alla violazione dei vincoli paesaggistici. Il tribunale ha stabilito che l’area in cui è stato autorizzato l’impianto fotovoltaico è effettivamente soggetta a vincolo paesaggistico in quanto parte del territorio di protezione del Parco: la normativa del Codice dei beni culturali, infatti, non richiede che il vincolo paesaggistico sia recepito nei piani urbanistici comunali per essere efficace: la tutela sorge direttamente dalla legge.
Il giudice ha inoltre sottolineato che l’autorizzazione paesaggistica è un presupposto necessario per l’installazione di impianti in aree vincolate, e che la sua mancanza comporta l’illegittimità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune.
Questa sentenza evidenzia la delicatezza del bilanciamento tra lo sviluppo di impianti per la produzione di energia rinnovabile e la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, sottolineando come i vincoli paesaggistici previsti dalla legge abbiano un’efficacia immediata e non possano essere subordinati alla discrezionalità degli enti locali.
Al contempo, il caso solleva la questione della necessità di una pianificazione più integrata e chiara tra le autorità locali, regionali e nazionali, affinché lo sviluppo delle energie rinnovabili possa avvenire senza pregiudicare l’integrità del patrimonio naturale e culturale del Paese.