Una società operante nel settore della distribuzione petrolifera, assistita dal nostro studio, ha ottenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del “nuovo” contributo di solidarietà introdotto dall’art.1, commi 115 e ss. della legge n.197/2022. Questa rimessione è la prima disposta da una Corte di Giustizia Tributaria e fa seguito a quelle pronunciate dal TAR Lazio in giudizi patrocinati dal nostro Studio in codifesa con primari studi specializzati in diritto amministrativo.
La Corte di Giustizia Tributaria con un’articolata ordinanza depositata in data 9 ottobre 2024 (CGT I Messina ordinanza n. 2183 – 2024) – dopo aver riconosciuto la natura tributaria del contributo – ha sollevato censure di costituzionalità in relazione all’art. 1 cit. per plurimi profili di violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione. La norma appare in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, così come con il principio di capacità contributiva, per aver assoggettato a contribuzione straordinaria componenti reddituali non riconducibili a “extraprofitti” derivanti dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, ovvero, per non aver considerato ai fini dell’individuazione della base imponile la riespansione dei consumi a seguito della pandemia da Covid-19.
Il Giudice tributario come ulteriore profilo di contrasto del contributo con gli artt. 3 e 53 della Costituzione ha rilevato la parziale duplicazione d’imposta con riguardo al precedente contributo di solidarietà di cui all’art. 37 del d.l. n.21/2021 e la conseguente illegittimità del comma 118 dell’art. 1 nella parte in cui esclude la deducibilità del primo contributo dal nuovo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Inoltre, per l’organo giudicante l’ulteriore contrasto del contributo con il principio di uguaglianza è ravvisabile nel fatto che il prelievo gravi indistintamente sull’intero settore energetico, ricomprendendo oltre ai produttori anche i distributori, soggetti questi che hanno subito l’aumento dei prezzi dei prodotti energetici nella loro attività di commercializzazione.