Esercizio dell’opzione per spese sostenute dopo il 30 marzo 2024: necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate
I requisiti imposti dal nuovo art. 1, comma 5 del D.L. 39/2024 cd. “blocca cessioni” sono da intendersi a livello di cantiere o di singola tipologia di spesa?
La possibilità riconosciuta ai contribuenti di esercitare l’opzione – successivamente al 30 marzo 2024[1] – per la cessione del credito d’imposta originato da interventi di recupero edilizio o di efficientamento energetico, o per l’applicazione di uno sconto sulla fattura trasmessa dal fornitore[2], è subordinata al soddisfacimento degli ulteriori requisiti imposti dall’art. 1, comma 5 del D.L. 39/2024, il quale recita testualmente che:
“le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 ((…)) non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
In altri termini, per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, le opzioni di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, che nonostante il primo “blocco” di cui all’art. 2 del D.L. 11/2023[3], potevano essere ancora esercitate in forza delle norme transitorie recate dai successivi commi 2 e 3 del medesimo art. 2, continuano ad essere fruibili, ma con una ulteriore limitazione: ossia, solo se sono relative ad interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto cd. “blocca cessioni”, siano stati sostenuti costi per lavori già effettuati, documentati da fattura.
A ben vedere, la ratio dell’art. 1, comma 5 del D.L. 39/2024 risiede nella volontà del legislatore di bloccare ulteriormente le opzioni già drasticamente frenate con il precedente disposto normativo, per gli interventi con CILAS o altro titolo abilitativo presentati prima del 17 febbraio 2023, che alla data di entrata in vigore del D.L. 39/2024 non risultano ancora avviati.
Tale norma, però, presta il fianco ad una molteplicità di dubbi di natura interpretativa che destano parecchio sconforto, soprattutto tra gli operatori di settore.
L’incertezza maggiore, tra le altre, si è ravvisata principalmente nell’interpretazione letterale del suddetto comma 5, laddove, nello specifico, non appare chiaro se sia opportuno considerare il requisito dei “lavori effettuati” con “spese sostenute, documentate da fattura”, con riferimento all’intero cantiere, oppure alla singola tipologia di spesa sostenuta. Sul punto si attendono urgenti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si prenda, ad esempio, un caso alquanto ricorrente che desta particolare perplessità: nell’ipotesi in cui sullo stesso immobile vengano effettuate diverse tipologie di interventi, che danno diritto a detrazioni fiscali differenti, l’aver sostenuto delle spese entro il 30 marzo 2024, anche solo per uno di detti interventi, consentirebbe di optare per la cessione/sconto in fattura in relazione anche agli altri interventi effettuati sul medesimo immobile? In altri termini e a titolo meramente esemplificativo, aver sostenuto una spesa per il superbonus (anche con applicazione dello sconto integrale in fattura) prima del 30 marzo 2024 è condizione sufficiente per poter continuare a beneficiare dello sconto in fattura, anche dopo tale data, per interventi diversi, agevolabili, per esempio, con un bonus ristrutturazioni al 50%?
Ipotizzando un’interpretazione normativa di carattere più estensivo, ossia considerando il sostenimento della spesa “per cantiere”, la risposta sarebbe senza dubbio affermativa. Se ci si basasse, invece, su una lettura più restrittiva della disposizione, facendo, quindi, riferimento al concetto di “singola tipologia di spesa sostenuta”, la risposta sarebbe, invece, verosimilmente negativa.
Alla luce di quanto sopra, a tutt’oggi l’Agenzia delle Entrate non ha pubblicato alcun documento ufficiale circa la propria interpretazione rispetto alla portata applicativa del comma 5, art. 1 del D.L. 39/2024, lasciando sia i contribuenti che gli addetti ai lavori in un significativo quadro di incertezza operativa e normativa, nonostante le molteplici richieste di chiarimenti.
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[1] Ossia la data di entrata in vigore del D.L. 39/2024.
[2] Ai sensi dell’art. 121 comma 1 del D.L. 34/2020.
[3]In un primo momento, il Legislatore è intervenuto con il D.L. n. 11/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 38/2023, il cui art. 2 ha sostanzialmente bloccato la possibilità di esercitare lo sconto in fattura a far data dal 17 febbraio 2023. Contestualmente sono state previste delle deroghe al regime in parola, le quali hanno consentito l’applicabilità dell’opzione per lo sconto anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto stesso.