28/10/2024

Finalmente anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo trovano una loro compiuta definizione: il decreto attuativo del 24 luglio 2024, emanato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (c.d. “DM Transizione 5.0”), e la circolare MIMIT-GSE del 16 agosto 2024 recano infatti tutte le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta “Transizione 5.0” introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (c.d. Decreto PNRR).

Come si è già evidenziato in questo sito (Il “Piano Transizione 5.0” nel nuovo Decreto PNRR e Credito d’imposta transizione 5.0 – Investimenti agevolabili) al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento 15 – «Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU, l’art. 38 del citato Decreto PNRR ha istituito un piano che prevede l’istituzione di un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite dal decreto.

In particolare, le disposizioni contenute nell’articolo hanno individuato i criteri di ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e il tetto di spesa massimo disponibile per le agevolazioni del Piano, delegando la definizione delle relative modalità attuative a un successivo decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Brevemente, da un punto di vista soggettivo, la misura in esame si rivolge

a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fi scale di determinazione del reddito dell’impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano  nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici”

Rimangono invece escluse dall’agevolazione le imprese: (i) le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali; (ii) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del  D.Lgs. n. 231/2001 e ai sensi del codice antimafia (di cui al D.Lgs. n. 159/2011); (iii) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sotto il profilo oggettivo, invece, il credito d’imposta è volto a finanziare l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali nuovi previsti rispettivamente dagli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Piano Transizione 4.0).

Nell’ambito del progetto d’innovazione, che dunque rappresenta un vero e proprio investimento “trainante”, sono inoltre agevolabili:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ad eccezione degli impianti alimentati a biomassa, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

In tale contesto, il “DM Transizione 5.0” adottato lo scorso 24 luglio 2024 contiene le modalità attuative del Piano Transizione 5.0., disciplinando in particolare, l’ambito soggettivo e oggettivo, nonché la misura del beneficio, la procedura di accesso all’agevolazione e alla relativa fruizione, i connessi oneri documentali, le attività di vigilanza e controllo, le cause di decadenza e recupero dell’agevolazione. Accanto al decreto, la circolare operativa pubblicata dal MIMIT-GSE fornisce poi una serie di chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

A tal riguardo, e con specifico riferimento agli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, innanzitutto l’art. 7 del decreto stabilisce che sono agevolabili le spese relative agli impianti

localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di  cui all’art. 30, comma 1, lettera a), numero 2)[1], del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva”[2].

La circolare operativa MIMIT-GSE del 16 agosto 2024, specifica poi al §3 che nell’ambito dell’autoproduzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo, gli investimenti devono riguardare i beni strumentali nuovi relativi a tecnologie riconducili alle fonti rinnovabili, per tali intendendosi i beni “nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato” (https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/fondo-per-gli-investimenti-innovativi-delle-imprese-agricole) e impiegati in impianti nuovi (o sezioni di impianto in caso di potenziamento di impianti preesistenti) entrati in esercizio in data successiva al 1° gennaio 2024 e non oltre il 31 dicembre 2025.

Un apposito chiarimento viene poi dedicato dalla circolare all’autoconsumo individuale a distanza, attraverso lo specifico richiamo a quanto già definito dal Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell’autoconsumo diffuso – TIAD – Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel, nell’individuare quelli che sono i requisiti per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.

Come infatti disciplinato dall’art. 3, comma 6 del TIAD:

Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

a) i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta e un produttore, coincidente con il cliente finale ovvero un soggetto terzo soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta;

b) il cliente finale e il produttore, qualora diverso dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;

c) può essere presente un’unica unità di consumo;

d) può essere presente un solo impianto di produzione;

e) l’unità di consumo e l’impianto di produzione sono collegati con una linea elettrica diretta, di lunghezza, determinata secondo quanto previsto dal comma 14.2, lettera a), non superiore a 10 km e sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore.

Il successivo comma 7 del medesimo art. 3 del TIAD viene poi richiamato dalla circolare con riferimento al caso di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.

In tal caso, il Testo integrato dispone che:

“a) i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione e uno o più produttori, coincidenti con il cliente finale ovvero con i terzi soggetti alle istruzioni dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;

b) il cliente finale e i produttori, qualora diversi dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;

c) possono essere presenti più unità di consumo purché appartenenti alla stessa zona di mercato;

d) possono essere presenti più impianti di produzione, ciascuno dei quali può essere composto da più unità di produzione;

e) le unità di consumo e gli impianti di produzione sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore;

f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nella stessa zona di mercato dove sono ubicate le unità di consumo.”

Orbene, è evidente come nel riferirsi alle menzionate disposizioni del TIAD, la circolare specifichi a chiare lettere la necessaria coincidenza tra produttore e cliente finale (stesso codice fiscale – C.F.), escludendo dalla misura agevolativa le configurazioni per le quali i produttori siano soggetti distinti dal cliente finale beneficiario.

Un regime specifico è poi previsto in relazione al profilo del dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: soffermandosi sul comma 2 dell’art. 7 del DM Transizione 5.0, la circolare MIMIT-GSE (cfr. § 3.5) chiarisce che tale parametro deve essere determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva; a tal fine, è necessario dunque considerare la somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, sulla base dei criteri meglio indicati all’allegato 1 al decreto.

Infine, un trattamento specifico viene dedicato dall’ultimo comma dell’articolo in questione per quanto attiene gli impianti di energia da fonte solare, disponendo che vengano considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), D.L. n. 181/2023.

A tal riguardo, merita ricordare che con il decreto Omnibus (articolo 1, comma 6, D.L. n. 113/2024) è stata riscritta la predetta lettera b), che ora precisa che sia i moduli e che le celle debbano provenire dall’Unione Europea. Alla luce di ciò, vengono pertanto considerati ammessi al credito di imposta:

  1. i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  2. i moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

___________________________________

[1] Art. 30, D.Lgs. 8.11.2021 n. 199:

Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile:

a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo: …

2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso:

2.1) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore;…”

[2] In particolare, la disposizione prevede che siano agevolabili le spese relative a:

a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;

b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;

c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 104/11;

d) i servizi ausiliari di impianto;

e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Ti può interessare anche: