Il Consiglio di Stato su un impianto fotovoltaico in una zona protetta dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n. 7780 del 2024
Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7780 del 2024, si è pronunciato sul diniego di un Comune pugliese alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 999 kW, richiesto tramite la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) da una società operante nel settore delle energie rinnovabili.
La società ricorrente aveva presentato una PAS ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, per costruire un impianto fotovoltaico su un terreno posto vicino a una cava dismessa, classificata come “area idonea” dalla normativa vigente: la PAS, come noto, è uno strumento previsto per facilitare l’avvio di impianti di potenza inferiore a una determinata soglia, senza passare attraverso le procedure tipiche dell’autorizzazione ordinaria. In Puglia, tale soglia è stata innalzata a 1 MW dalla L.R. n. 25 del 2012, consentendo l’uso di tale strumento per l’autorizzazione di impianti localizzati in aree specifiche, come cave dismesse, a condizione che queste non siano soggette a vincoli paesaggistici.
Il cuore della questione riguarda l’ubicazione dell’impianto in un’area sottoposta a tutela paesaggistica.
Secondo il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia, la zona di interesse per l’impianto rientra nei cosiddetti “coni visuali”, aree di interesse visivo-paesaggistico tutelate dall’art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004, che prevede specifiche misure di salvaguardia. Specificamente, per tali aree, il PPTR stabilisce limiti di potenza per gli impianti fotovoltaici a terra, riducendola a 200 kW, per rispettare l’integrità visiva del paesaggio.
Il TAR, in primo grado, ha respinto il ricorso dell’impresa contro il diniego, confermando l’area in cui si voleva costruire l’impianto fotovoltaico era soggetta a vincoli paesaggistici, in particolare per la tutela del cono visuale della Cripta del Crocefisso, considerato di particolare rilevanza culturale e storica.
La società ha impugnato la sentenza di prime cure, contestando in primo luogo un difetto di motivazione del diniego del Comune, in quanto questo si è semplicemente limitato a richiamare le linee guida paesaggistiche, che secondo la ricorrente sono prive ex se di valore vincolante.
Secondo la società ricorrente, piuttosto, il Comune avrebbe dovuto valutare anche altri fattori, come la localizzazione dell’impianto in un’area idonea secondo il Decreto Legislativo n. 199 del 2021, l’assenza di visibilità dell’impianto dalla Cripta del Crocifisso (che la normativa paesaggistica mira a proteggere) e la natura degradata dell’area.
In secondo luogo, secondo la Ricorrente, la Deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 1514/2015 escluderebbe i coni visuali dalla categoria di “ulteriori contesti” da sottoporre a tutela paesaggistica, e pertanto non si sarebbe dovuto applicare il limite di potenza.
Infine, la ricorrente ha evidenziato che la normativa – normativa nazionale e regionale, – come il D.Lgs. n. 199/2021 e la L. n. 34/2022, esprime un chiaro favor per la semplificazione delle procedure relative all’installazione di impianti rinnovabili, specie in aree idonee come quelle agricole vicine a zone industriali o cave dismesse.
Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello, ha sostenuto che:
- le linee guida paesaggistiche non sono vincolanti in quanto tali, e che pertanto l’amministrazione non avrebbe dovuto basare il diniego esclusivamente su di esse, ma avrebbe dovuto esaminare le specificità del progetto, tenendo in considerazione anche la visibilità limitata dell’impianto dalla Chiesa del Crocefisso, accertata dai fatti, e l’interesse pubblico alla promozione delle energie rinnovabili;
- in base alla d.G.R. 1514/2015, i coni visuali di fascia C non sono considerati “ulteriori contesti” tutelabili ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Pertanto, non si sarebbe dovuto richiedere l’accertamento di compatibilità paesaggistica;
- l’installazione dell’impianto era legittima e che, nonostante il ricorso a una procedura più complessa come la PAS, l’intervento poteva essere autorizzato anche con una procedura semplificata, come la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata.
La sentenza del Consiglio di Stato evidenzia l’importanza di una valutazione equilibrata tra la tutela paesaggistica e la promozione delle energie rinnovabili, ribadendo che le linee guida paesaggistiche non possono costituire un ostacolo assoluto alla realizzazione di impianti che rispettano i requisiti normativi. L’approccio delle amministrazioni locali deve quindi considerare non solo la salvaguardia del paesaggio, ma anche le esigenze di sviluppo sostenibile e la promozione delle energie pulite.