L’ARERA sull’incentivazione di impianti agrivoltaici e di impianti di produzione da fonti rinnovabili o con costi di generazione elevati
Deliberazione ARERA 12 novembre 2024 468/2024/R/EFR
Con la Deliberazione n.468/2024/R/EFR, l’ARERA ha dato attuazione alle disposizioni in tema di incentivazione di impianti agrivoltaici e di impianti di produzione da fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati di cui, rispettivamente, al D.M. 22 dicembre 2023 (c.d. D.M. Agrivoltaico) e al Decreto interministeriale 19 giugno 2024 (FER 2).
Tali decreti si occupano di definire criteri e modalità da osservarsi per l’attivazione del meccanismo di incentivazione in ciascuno dei sistemi di riferimento.
Secondo quanto stabilito dal D.M. Agrivoltaico e dal Decreto FER, l’incentivo si basa su una tariffa applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete, erogata per un periodo pari alla vita utile convenzionale degli impianti di produzione incentivati. Si tratta, in particolare, di 20 anni per gli impianti agrivoltaici e 20 anni o 25 anni per gli impianti del decreto FER 2.
La tariffa in questione può configurarsi come tariffa fissa omnicomprensiva o come tariffa premio a due vie.
La tariffa fissa omnicomprensiva si applica nei casi di impianti la cui potenza non superi una determinata taglia. In questa ipotesi, il G.S.E. provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica immessa in rete, erogando la tariffa spettante per la produzione netta immessa in rete.
La tariffa premio a due vie corrisponde, invece, alla differenza fra la tariffa spettante e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario per gli impianti la cui potenza superi una determinata soglia. In questa eventualità, l’energia elettrica resta nella disponibilità del produttore, il quale provvede autonomamente alla valorizzazione nel mercato, mentre il G.S.E. provvede al calcolo della tariffa premio e a erogare (se la differenza è positiva) ovvero richiedere (se la differenza è negativa) gli importi corrispondenti.
Nel caso di impianti agrivoltaici, si aggiunge un contributo in conto capitale (max. 40% dei costi ammissibili), mentre per gli impianti di cui al decreto FER 2, l’incentivo è cumulabile con altri meccanismi di aiuto, con conseguente rimodulazione della tariffa spettante.
In questo contesto si inserisce la Deliberazione di ARERA, rispondendo all’esigenza di definire disposizioni che consentano l’efficiente collocazione sui mercati dell’energia elettrica ritirata dal G.S.E., per la quale si riconoscono le tariffe fisse omnicomprensive.
Innanzitutto, si stabilisce che il ritiro dell’energia elettrica comporti l’obbligo di cessione al G.S.E. dell’intera quantità di energia prodotta e immessa in rete dall’unità di produzione. Ciò avviene anche nel caso in cui l’energia elettrica incentivata sia minore dell’intera quantità di energia elettrica immessa effettivamente in rete. Questo vuol dire, in sostanza, che, a prescindere da quanta parte dell’energia sia incentivata, l’intera produzione deve essere trasferita al G.S.E., il quale ne gestirà poi la vendita sul mercato.
Terna si occupa di definire le modalità operative secondo cui le unità di produzione afferenti agli impianti di produzione di energia elettrica per le quali il produttore ha scelto il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva siano ricomprese nel contratto di dispacciamento in immissione del G.S.E. per un periodo pari alla loro vita utile convenzionale.
Il G.S.E. collocherà poi l’energia ritirata sul mercato, applicando, dal 1° gennaio 2025, quanto previsto dal Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE).
Da ultimo, la Deliberazione chiarisce che i soggetti responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura e di natura commerciale dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete debbano trasmettere al G.S.E. la registrazione delle misure di energia elettrica prodotta e immessa in rete. Il G.S.E., se necessario per le attività di propria competenza, ha anche facoltà di richiedere queste informazioni, purché si riferiscano ad un periodo storico pari al massimo a 5 anni.
Ebbene, l’obiettivo sotteso alla Deliberazione è sicuramente in linea con le aspirazioni dei decreti da cui origina. Il meccanismo degli incentivi, infatti, svolge un ruolo determinante per accrescere la competitività e innovazione del sistema, rivelandosi strumento essenziale al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.