Il legislatore ha novellato, con la nuova legge di bilancio 2025, la disciplina del credito d’imposta di cui all’art. 38 del d.l. n. 19/2024, meglio noto come “credito transizione 5.0”.
Le modifiche apportate trovano spazio all’interno dell’art. 1 commi 427-429 della l. n. 207/2024; trattasi di interventi di varia natura, che spaziano dall’incremento della quota di costo agevolabile – che ad oggi ammonta al 35% del costo sostenuto per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro – alla possibilità di riconoscere il credito non solo alle imprese ma anche alle società di servizi energetici certificate (ESCo).
Una novità di rilievo riguarda l’espressa possibilità di cumulare l’agevolazione in parola con altri incentivi previsti in ambito UE; tema, quest’ultimo, che aveva in precedenza sollevato diversi dubbi di natura interpretativa.
Il decreto attuativo del piano di Transizione 5.0 del Ministero delle imprese e del made in Italy (D.M. del 24 luglio 2024) – contrariamente a quanto prescritto per il bonus transizione 4.0 – dettava, infatti, regole ferree che escludevano la possibilità di cumulare l’agevolazione con ulteriori misure finanziate da fondi unionali. In questo scenario, pertanto, risultava incerta la possibilità di beneficiare al contempo del bonus transizione 5.0 e di altre agevolazioni finanziate dall’UE.
In accoglimento delle osservazioni formulate da numerose associazioni di categoria nel corso dell’iter di approvazione della legge di bilancio 2025, si ritenuto di procedere all’eliminazione del menzionato divieto di cumulabilità.
Il legislatore con il comma 427 lett. h) della l. 207/2024 ha quindi novellato il comma 18 dell’art. 38 d.l. n. 19/2024, introducendo il seguente periodo:
“Il credito d’imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica di cui agli articoli16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4luglio 2024, n. 95”.
L’ultimo periodo del comma 18 dell’art. 38 sancisce inoltre che il
“(…) il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall’applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto”.
Da quanto sopra ne consegue, dunque, che il beneficiario del credito transizione 5.0 ben possa usufruire anche di ulteriori e contestuali agevolazioni. Ciò con due limiti: da un lato l’agevolazione non deve coprire le stesse quote di costo riconosciute dal progetto di innovazione, dall’altro, non può riconoscersi al soggetto fruitore un beneficio totale che superi il costo sostenuto.