22/01/2025

Con la Risposta n. 267 del 19 dicembre 2024 l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un Comune che gestisce due musei ed è intenzionato a realizzare tramite specifici appalti – cui applicare l’aliquota ridotta[1] del 4% – alcuni interventi per favorire la completa fruizione degli stessi a persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva predisponendo, nei propri percorsi museali, forme alternative e strumenti specifici per assicurare un’adeguata esperienza di visita alle medesime persone.

In particolare il Comune intende intervenire sui propri musei con quattro tipologie di intervento:

  1. la realizzazione di supporti specifici per percorsi tattili (i.e. progettazione e stampa in 3D di riproduzioni scultoree, la modellazione in 3D di opere pittoriche, etc.)
  2. la traduzione in lingua italiana dei segni (LIS) di contenuti testuali o audio relativi al percorso museale;
  3. la realizzazione di percorsi accessibili multisensoriali (sviluppati attraverso accorgimenti informatici e strumentazione informatica)
  4. lo sviluppo di applicativi software per la realizzazione di un’app di audioguida per smartphone e tablet volto a veicolare i diversi percorsi museali;

destinate nel loro complesso al superamento e/o eliminazione delle barriere architettoniche[2] così come descritte nell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996.

L’Agenzia delle Entrate nella propria risposta ripercorre la peculiare normativa oggetto della fattispecie e specificatamente analizza la definizione di “barriere architettoniche” contenuta nell’art. 2 del decreto ministeriale dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 nonché, trattandosi di una struttura museale, il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008 recante “le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale

Il documento di prassi giunge a concludere che con i predetti interventi vengono realizzati dei lavori che rientrano nelle richiamate linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale rendendo il museo maggiormente accessibile e fruibile da parte di chiunque anche affetto da disabilità facendo in modo, peraltro, che lo spazio espositivo realizzi “il compito di comunicare valori culturali aggiuntivi a quelli intrinseci”.

Dunque gli interventi potranno fruire dell’aliquota iva del 4 per cento unicamente nella misura in cui siano realizzati in coerenza con le prescrizioni di cui al D.M. del 2008.

In definitiva il parere espresso relativamente alla possibilità di fruizione dell’aliquota agevolata di cui al numero 41-ter, Tabella A, parte seconda del D.P.R. n. 633/72, conferma l’orientamento dell’Amministrazione (i.e. risoluzione 70/2012, risposta n. 3)[3] sulla portata oggettiva di alcune specifiche disposizioni che guardano più alla natura del prodotto e/o delle opere da realizzare piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente o beneficiario delle stesse.

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[1] Numero 41-ter della Tabella A, parte seconda, del D.P.R. 633/72 che dispone l’applicazione dell’aliquota agevolata per “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate la superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”

[2] Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la  mobilità di  chiunque  ed  in  particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente  o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e  la  riconoscibilità  dei  luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i  non  vedenti,  per  gli ipovedenti e per i sordi.

[3] Risoluzione 70/2012: <<…Così come formulata, la norma intende agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap. Nello specifico, con la locuzione “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie” si vuole far riferimento a quegli impianti di sollevamento che, per le loro specificità tecniche [i.e. dispositivi di sicurezza, agevole manovrabilità dei comandi, bassa velocità, portata limitata] sono individuabili, in concreto, come strutture idonee a garantire la mobilità dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie presso le unità abitative e/o gli spazi aperti al pubblico. Il legislatore ha, dunque, inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente. …>>

Risposta n.3: <<…Analoghe considerazioni si ritengono valide ai fini dell’individuazione della portata del numero 41-ter) della citata Tabella in relazione alle ” prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. La norma in esame di fatto completa la previsione del numero 31), prima commentato, includendo le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto e pertanto il legislatore ha inteso anche in questo caso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente. …>>.

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