25/02/2025

L’annullamento degli effetti della comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura costituisce un atto autonomamente impugnabile dinanzi alla giurisdizione tributaria, in quanto equiparato ad un “diniego o revoca di agevolazioni”, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h) del D.lgs. n. 546 del 1992.

Così si è espressa la CGT I° di Pavia, con sentenza n. 434/2024, la quale ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva esercitato l’opzione dello sconto in fattura (come alternativa alla detrazione fiscale diretta o alla cessione del credito ex art. 121, comma 1, lettera b, del D.L. n. 34 del 2020) e si era visto prima sospesa, poi annullata, la comunicazione telematica di tale opzione.

Come noto, infatti, l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 122 bis, d.l. n. 34, può – entro 5 giorni dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito – “sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Quali sono i profili di rischio (oggettivi e soggettivi) è poi specificato dalla stessa norma:

Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

La controversia decisa dalla CGT I° di Pavia prendeva l’abbrivio proprio dall’applicazione di tali norme nei confronti della comunicazione di esercizio dello sconto in fattura effettuata da un contribuente. L’annullamento veniva motivato sulla base del mancato superamento dei controlli “di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa effettuati comparando tali dati con quelli presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio”.

Ai nostri fini, interessa soprattutto la qualificazione dell’atto di annullamento dell’Agenzia delle entrate come atto impugnabile autonomamente ai sensi del citato articolo 19, comma 1.

L’Ufficio, nel giudizio oggetto del presente contributo, eccepiva l’inammissibilità del ricorso poiché la comunicazione di sospensione del credito non avrebbe costituito, a suo dire, un atto tipico impugnabile.

Tale conclusione è stata smentita dalla CGT I° di Pavia, la quale, al contrario, ha ricondotto tale atto nell’alveo di quei dinieghi o revoche di agevolazioni coperti dal comma 1, lettera h), dell’art. 19, d.lgs. 546/1992. Una conclusione differente, volta a negare la riconducibilità dell’annullamento degli effetti della comunicazione in uno degli atti previsti dall’art. 19, comma 1, si risolverebbe – secondo la Corte – in una lesione del diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost..

Tale pronuncia si inserisce all’interno del dibattito circa la natura, il contenuto e gli effetti della impugnabilità della comunicazione di scarto, temi[1] che sono stati autorevolmente affrontati su questo sito.

La decisione della CGT I° di Pavia, in particolare, si innesta nell’alveo di quella corrente, ormai in via di consolidazione nella giustizia di merito, che ammette pacificamente la possibilità di impugnare l’annullamento di una comunicazione sull’esercizio dello sconto in fattura, non solo nelle ipotesi di annullamento della comunicazione di cessione del credito di imposta, ma anche per le comunicazioni di esercizio dello sconto in fattura[2].

Una soluzione contraria – come ha avuto modo di rilevare la CGT I° di Pavia – sarebbe infatti eccessivamente lesiva dei diritti di tutela del contribuente, in quanto l’annullamento della comunicazione incide sui suoi diritti soggettivi ed è suscettibile di creare un danno economico sia in capo al cessionario, bloccando la fruizione del credito in capo all’impresa che ha eseguito i lavori, sia in capo all’originario beneficiario della detrazione, che si vedrebbe costretto a corrispondere l’intera somma relativa ai lavori eseguiti.

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[1] Renda – Morgano, Bonus edilizi: impugnabilità dell’annullamento dell’opzione per la cessione dei crediti, in Corr. Trib. 2023, 791 e giurisprudenza ivi citata, nonché quella commentata su questo sito.

[2] CGT I° Friuli-V. Giulia Trieste, sentt. n. 81 e 82 del 2023;

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