Ridotte le decurtazioni degli incentivi nel caso di accertate violazioni e difformità degli impianti FER

Legge 2 novembre 2019, n. 128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”
06/12/2019

La Legge 2 novembre 2019, n. 128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, in sede di conversione del D.L. 101/2019, ha introdotto rilevanti novità, tra le quali si segnala il nuovo articolo 13-bis recante “Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili”.
Tale articolo interviene sull’entità delle “decurtazioni degli incentivi” previste dall’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 nel caso di accertate violazioni e/o difformità degli impianti FER.

In particolare, si stabilisce che la decurtazione degli incentivi applicabile dal GSE può variare in un range compreso fra il 10% e il 50% – e non più tra il 20 e l’80% come precedentemente previsto – a seconda dell’entità dell’infrazione. E in caso di denuncia spontanea da parte dell’operatore (i.e. al di fuori di un procedimento di verifica e controllo), le menzionate decurtazioni possono essere ulteriormente ridotte della metà, anziché di un terzo, come disposto nella previgente formulazione della norma.

La disposizione in commento interviene anche sugli impianti fotovoltaici su cui risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, prevedendo una decurtazione degli incentivi del 10% (anziché del 20%), a condizione che il soggetto beneficiario abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli.

Viene inoltre definito l’ambito temporale di applicazione delle suddette decurtazioni: questione delicata e, finora, tutt’altro che pacifica.
È previsto infatti che le nuove disposizioni possono trovare applicazione anche ai procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell’interessato, anche a quelli definiti con provvedimenti di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimento giurisdizionale non ancora definito con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge.
Tuttavia, La richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE, nonché a rinuncia all’azione.

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