Il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM) è una delle misure chiave[1] adottate dall’Unione Europea per evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (c.d. carbon leakage) e garantire una competizione equa tra le imprese europee e quelle di paesi terzi. Dopo una prima fase transitoria avviata nel 2023, il CBAM è entrato nella sua seconda fase attuativa nel 2025, coincidente con l’aggiornamento della Tariffa Doganale Comune (TDC), che avrà un impatto significativo sul commercio internazionale di prodotti ad alta intensità carbonica.
A partire dal 2025 [2], il CBAM ha visto estendere la sua applicazione, prevedendo un sistema più strutturato per monitorare le emissioni incorporate nei beni importati. Questo meccanismo, come noto, copre settori chiave come il cemento, l’acciaio, l’alluminio, i fertilizzanti, l’energia elettrica e l’idrogeno, imponendo agli importatori l’obbligo di dichiarare le emissioni dirette e indirette legate ai prodotti acquistati fuori dall’UE. Il prezzo del carbonio sarà determinato in base al mercato dell’Emission Trading System (ETS) europeo, ponendo un onere aggiuntivo sui produttori esteri che operano in paesi con standard ambientali meno severi.
L’obiettivo di questa misura è evitare che le industrie europee, soggette ai costi dell’ETS, subiscano una concorrenza sleale da parte di produttori extra-UE che non devono sostenere costi ambientali equivalenti. Al contempo, l’UE intende stimolare la transizione ecologica su scala globale incentivando i partner commerciali a investire in processi produttivi più sostenibili.
L’introduzione del CBAM ha rafforzato il legame tra la normativa tariffaria e le politiche climatiche. Il meccanismo, infatti, impone agli importatori di determinati beni di monitorare e dichiarare, su base trimestrale, le emissioni di CO2 incorporate nei prodotti importati. Tuttavia, non tutte le categorie merceologiche sono soggette a questa misura: il CBAM si applica esclusivamente alle “merci CBAM”, ossia quelle indicate nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956, identificate attraverso il codice NC.
Attraverso il sistema della Nomenclatura Combinata (il c.d. sistema NC, appunto), gli operatori economici possono individuare il codice doganale appropriato per le loro merci, garantendo una corretta applicazione delle tariffe e degli obblighi doganali. Detto sistema di Nomenclatura Combinata è alla base della Tariffa Doganale Comune dell’UE, organizzata in 21 sezioni e 99 capitoli e contenente una struttura dettagliata per la classificazione dei beni soggetti a scambi commerciali.
Contestualmente al rafforzamento del CBAM, dal 2025 è prevista una revisione della Tariffa Doganale Comune, che potrebbe modificare le aliquote e le condizioni di accesso al CBAM per diverse categorie di prodotti. Questo aggiornamento sarà fondamentale per definire le dinamiche commerciali future, influenzando sia le strategie di importazione sia la competitività delle produzioni europee.
A livello operativo, la correlazione tra CBAM e Tariffa Doganale Comune si traduce in un obbligo preciso per gli importatori, al momento della compilazione della Relazione Trimestrale CBAM, di riportare il codice NC delle merci importate e il paese di origine. Tale obbligo mira a garantire un monitoraggio più efficace delle emissioni incorporate nelle importazioni.
Un esempio concreto di queste dinamiche riguarda l’urea, un fertilizzante azotato ampiamente utilizzato in agricoltura e nell’industria chimica, soprattutto nell’ambito del commercio unionale. In base alle modifiche introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2522, la nomenclatura combinata per l’urea ha subìto una revisione dal 1° gennaio 2025, con l’eliminazione del codice NC 310210 10 e la creazione di nuovi codici per distinguere le diverse formulazioni del prodotto. Gli importatori di urea dovranno quindi conformarsi alle regole CBAM, dichiarando le emissioni incorporate nei fertilizzanti importati e adeguandosi alle nuove disposizioni tariffarie. Inoltre, le aziende sono chiamate a gestire la transizione dai vecchi ai nuovi codici NC, con la possibilità di correggere eventuali discrepanze entro 30 giorni dalla dichiarazione iniziale.
Queste modifiche rappresentano un passo ulteriore nell’allineamento delle politiche doganali e ambientali europee, con l’obiettivo di promuovere una produzione e un commercio più sostenibili a livello globale.
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[1] Si consiglia per maggiori approfondimenti sul tema la lettura dei seguenti contributi usciti su questo sito: Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM); Le disposizioni sul Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) analizzate da Assonime: la circolare n. 31 del 20 dicembre 2023, di Carolina Lombardozzi.
[2] Indipendentemente dalle proposte di rinvio al 2027 dell’attuazione definitiva del meccanismo, così come formulate dalla Commissione Europea.