IL TAR Lazio, Roma, sulla nozione di “Impianto industriale”
TAR Lazio, Roma, Sezione II-Bis, sentenza n. 4994 del 10 marzo 2025
In data 10 marzo 2025, il TAR Lazio si è pronunciato sul tema dell’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di energia rinnovabile, soffermandosi, in particolare, sull’estensione del concetto di “impianto industriale”.
Il giudizio riguarda una procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di cui il Comune interessato contesta l’efficacia sulla base delle caratteristiche della zona destinata agli impianti.
L’Amministrazione, in particolare, riteneva che l’area in questione difettasse dei requisiti di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, il quale, all’ottavo comma, descrive una disciplina transitoria volta all’individuazione delle c.d. aree idonee.
Tra i requisiti ivi richiesti, per i soli casi di impianti fotovoltaici – anche con moduli a terra – e impianti di produzione di biometano, si ancora tale qualificazione al riscontro di una distanza massima di 500 m da una zona a destinazione industriale, commerciale o artigianale (n. 1) o da impianti industriali e stabilimenti, così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006 (n. 2).
L’art. 268, co. 1, lett. h) del Codice Ambiente parla in proposito di un complesso unitario e stabile che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni.
Ebbene, nel caso di specie, l’area da cui viene calcolata la distanza di 500 m per l’installazione del campo fotovoltaico consiste in una centrale di trasformazione dell’energia elettrica da Alta a Media Tensione, che, secondo l’Amministrazione, non sarebbe assimilabile ad un impianto industriale o stabilimento così come definito dal Codice Ambiente, rientrando piuttosto nelle “Infrastrutture Tecnologiche”. Non ravvisandosi dunque il requisito richiesto, il Comune concludeva nel senso della necessaria esclusione dell’area interessata dal novero delle aree idonee.
Invero, come affermato dal Giudice di prime cure, una centrale di trasformazione dell’energia elettrica deve essere considerata impianto e/o stabilimento secondo quanto previsto dal Codice dell’Ambiente, in quanto la nozione “impianto industriale” va intesa in senso estensivo, ossia come attività volta alla trasformazione di energia potenziale idrostatica in energia cinetica e, dunque, in energia elettrica.
La posizione del Tar risulta in perfetta continuità rispetto ai precedenti orientamenti delle Sezioni Unite della Cassazione, oltre ad essere del tutto allineata alla ratio della disciplina in questione (Cass. Civ., Sez. Unite, Ord. n. 14007/2024).
Da un lato, infatti, la giurisprudenza ha da tempo ritenuto che la nozione di impianto industriale non debba essere interpretata in senso restrittivo, come mera attività funzionale alla trasformazione di materiali in nuovi prodotti.
Dall’altro, l’approccio del Tar riflette perfettamente le esigenze sottese all’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, favorendo la creazione di un sistema attento al decoro urbano e che, conseguentemente, consente di concentrare gli impianti di energia rinnovabile in aree già a forte impatto urbanistico.