Trattamento differenziato ai fini IVA e accise per i beni destinati alle piattaforme marine

Breve nota all’avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 4 marzo 2025
24/04/2025

Alla luce dell’abrogazione dell’art. 132 del DPR n. 43/1973 (Testo Unico Leggi Doganali) ad opera del d. lgs. n. 141/2024, in data 4 marzo 2025 l’ADM ha pubblicato l’avviso intitolato “Merci destinate alle piattaforme offshore – trattamento fiscale”, al fine di chiarire il trattamento fiscale ai fini IVA e delle accise delle merci inviate sulle piattaforme offshore site nel mare territoriale italiano (quindi, entro il territorio doganale dell’Unione Europea).

Ai fini IVA, il citato avviso in particolare ricorda che l’art. 8, comma 5 del D.P.R. n. 633/72 (attuativo dell’art. 156, comma 1, lett. d della Direttiva 2006/112) prevede la non imponibilità dei beni “destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma” giacché essi sono ivi intesi come “spediti o trasportati fuori della Comunità”: ne consegue che per le cessioni verso le piattaforme in acque territoriali è possibile presentare la dichiarazione doganale di esportazione ex art. 269 par. 2 del Regolamento UE n. 952 del 9 ottobre 2013 (istitutivo del codice doganale dell’Unione) al fine di certificare l’effettiva destinazione dei beni alle piattaforme di cui si discute.

Per quanto poi concerne le accise, l’avviso si sofferma sugli effetti dell’abrogazione dell’art. 132 TULD, a mente del quale

I macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati in mare, fuori del territorio doganale, nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi e gassosi e di altre sostanze minerali, nonché nella costruzione ed installazione di opere fisse e relative pertinenze per l’ormeggio, il carico e lo scarico di navi, nella posa e riparazione di cavi o tubazioni e nelle operazioni di ricupero marittimo, sono considerati, agli effetti doganali, usciti in transito, riesportazione o rispedizione, se esteri, ed in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati […]”.

L’art. 132 TULD pertanto stabiliva un regime di esportazione definitiva per i prodotti energetici nazionali consumati nelle piattaforme marine, cui conseguiva un regime di esenzione ai fini delle accise.  L’ADM al riguardo osserva che

Il venir meno di tale disposizione, in assenza di specifiche previsioni normative in tal senso orientate, osta al riconoscimento dello status di “esportazione definitiva”, con conseguente non applicazione dell’accisa, ai prodotti energetici consumati a bordo delle piattaforme di che trattasi, ubicate nelle acque territoriali”.

Ne consegue che, in relazione piattaforme marine site in acque territoriali, i prodotti energetici forniti devono essere assoggettati a tassazione secondo le vigenti disposizioni in materia di accisa propri del territorio nazionale. Divengono pertanto applicabili anche alle piattaforme marine territoriali le prescrizioni recate dalla Circolare n. 337/D del 31 dicembre 1997, sicché

1. i prodotti energetici impiegati in “usi diversi dalla carburazione e dalla combustione” godono dell’esenzione dall’accisa di cui al punto 1 della Tabella A allegata al TUA (è il caso degli oli destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo);

2. i prodotti energetici impiegati nei motori termici fissi, collegati alle macchine operatrici, per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale, per generare forza motrice o energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca e alla coltivazione dei giacimenti petroliferi, godono dell’aliquota ridotta al trenta per cento, ai sensi del punto 9 della Tabella A; quando le stesse operazioni sono vengano realizzate mediante l’impiego di gas naturale, si applica l’agevolazione di cui al punto 10 della Tabella A, con applicazione dell’accisa in misura pari a 11,73 euro per 1000 metri cubi;

3. i prodotti energetici impiegati per la (auto)produzione di energia elettrica destinata al funzionamento dei motori elettrici utilizzati nelle operazioni sopra menzionate godono dell’agevolazione prevista dall’art. 21, comma 9-bis, TUA.

L’abrogazione dell’art. 132 TULD ha quindi comportato, in relazione alle cessioni di beni verso una piattaforma off-shore territoriale, una differenziazione tra la disciplina ai fini IVA e quella ai fini delle accise. Per la prima, infatti, le cessioni di beni rappresentano operazioni non imponibili assimilate alle cessioni all’esportazione. Per la seconda, i consumi sono considerati territoriali e sottoposti ad accisa, salva la possibilità di beneficiare dei regimi per gli impieghi agevolati.

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