E’ compatibile con il diritto UE il divieto di impiego, come fonte di alimentazione di una centrale termica ed elettrica, di un bioliquido non autorizzato
Corte di Giustizia UE, Sez. II, sentenza 24 ottobre 2019, causa C-212/18, Prato Nevoso Termo Energy Srl c/ Provincia di Cuneo e ARPA Piemonte
La Corte di Giustizia UE, nella sentenza 24 ottobre 2019, causa C-212/18, Prato Nevoso Termo Energy Srl, ha ritenuto compatibili con il diritto europeo le norme interne, correlate al rilascio di autorizzazione all’impiego di un bioliquido come fonte di alimentazione di una centrale termica ed elettrica, che non consentono l’utilizzo di una determinata sostanza se non è dimostrato che la stessa (non iscritta nell’elenco delle categorie combustibili autorizzate a tal fine) rispetti le condizioni previste all’art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE e, in particolare, che sia priva di qualsiasi effetto nocivo sull’ambiente e sulla salute umana.
È rimessa al giudice nazionale la verifica sull’effettiva assenza di effetti nocivi della sostanza che si intende utilizzare.