20/01/2020

Il contribuente che intende avvalersi delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti in caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici deve trasmettere, ai sensi dell’art. 4 comma 1-bis del DM 19 febbraio 2007, attuativo dell’art. 1 comma 349 della L. n. 296/2006, in forma telematica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati relativi alle opere realizzate, dai quali è possibile desumere il risparmio energetico ottenuto.

Come anticipato, la trasmissione deve avvenire di regola in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it (oppure tramite l’invio a mezzo di raccomandata con ricevuta semplice, nell’ipotesi in cui la complessità dei lavori eseguiti non trovi corrispondenza negli schemi resi disponibili on line dallo stesso ENEA).

Come previsto anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 31 maggio 2019, è ammessa, altresì, la rettifica di eventuali errori commessi in sede di comunicazione dei dati nella compilazione della scheda informativa inviata all’ENEA, la quale potrà essere effettuata anche oltre il termine dei 90 giorni previsti per l’invio.

In particolare, la correzione − che va ad annullare e sostituire la comunicazione precedente −
avviene tramite l’invio di una nuova comunicazione telematica, che dovrà essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Ti può interessare anche: