La Legge di Bilancio 2020 interviene sulle detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili ed elettrodomestici
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”
I commi 70, 175 e 176 della Legge di Bilancio 2020 intervengono sulle norme che prevedono detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Il comma 70 sostituisce integralmente il comma 3.1 dell’articolo 14 del d.l. n. 63/2013 e prevede, unicamente per gli interventi di ristrutturazione di primo livello di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015, effettuati a partire dal 1° gennaio 2020, la possibilità per l’avente diritto alle detrazioni di optare per un contributo di pari ammontare. Tale contributo sarà riconosciuto nella forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. La disposizione prevede inoltre che possono godere del beneficio in esame solo gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali di importo pari o superiore a 200.000 euro. Il fornitore potrà vedersi rimborsato lo sconto sul corrispettivo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità di cui all’articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (700.000 euro annui), né del limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244). L’ultimo periodo della norma dispone infine che
“Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”.
Il comma 175 interviene sugli artt. 14 e 16 del citato d.l. n. 63/2013. In particolare, esso proroga fino al 31 dicembre 2020:
– le detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 cit., commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), primo periodo ed abroga il terzo, quarto e quinto periodo della lettera b-bis) del decreto citato che prevedevano una detrazione del 50% per le spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione:
– le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 dell’articolo 16 del DL n. 63/2013;
– la detrazione al 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile già oggetto di interventi di ristrutturazione.
Il comma 176 abroga i commi 2, 3 e 3-ter dell’articolo 10 del decreto legge 30 aprile, n. 34 (cd. Decreto Crescita). Conseguentemente viene meno la possibilità, per i soggetti beneficiari della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR (interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia), di optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, i quali – in forza della norma abrogata – avevano a loro volta la facoltà di cedere il credito ai propri fornitori.